mercoledì 5 febbraio 2014

Per le spese riguardanti l'installazione dell'ascensore ex novo, si applica l'articolo 1124 del codice civile?

Per le spese riguardanti l'installazione dell'ascensore ex novo, si applica l'articolo 1124 del codice civile?

04/02/2014
Dott. Emanuele Mascolo


(Ordinanza del Tribunale di Torino, 28 agosto 2013)
 
Nel nuovo  articolo 1124 del codice civile appare palese che nessun riferimento letterario viene fatto riguardo l'installazione di un nuovo ascensore. Da qui il dubbio: si applica l'articolo 1124 per le spese riguardanti l'installazione dell'ascensore ex novo oppure no?
 
“Nel caso di specie, risulta sussistente il requisito del “fumus boni iuris”, apparendo la delibera assembleare impugnata affetta da nullità e/o annullabilità” perché “risulta documentalmente provato che si è riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria deliberando la ripartizione delle spese per la costruzione dell’ascensore come segue: 50% per millesimi di proprietà e 50% per altezza di piano” ed ancora perché, “ la deliberazione di ripartizione del 50% del preventivo spese per l’installazione dell’ascensore sulla base dell’altezza di piano della proprietà dei condomini contrasta con l’art. 1123 c.c., che prevede la ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (senza che nel presente procedimento risulti documentalmente provata una diversa convenzione)”. (Ordinanza del Tribunale di Torino, 28 agosto 2013)
 
Il quadro normativo. L’articolo 1124 del codice civile, come modificato dalla Legge n. 220/2012, in vigore dal 17 giugno 2013, prevede espressamente al comma 1,  che “le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.”
 
È evidente che la norma non prevede il caso dell’istallazione del nuovo ascensore, le cui spese, nel nostro caso, furono ripartite tenendo conto invece, proprio di questa normativa.
 
La vecchia disposizione dell'articolo 1124 del codice civile, diversa già nel titolo, prevedeva che “le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”
 
A questo punto è facile intuire che il riferimento agli ascensori, nell'articolo 1124 è stato inserito a seguito della riforma del 2013 ed appare palese che nessun riferimento letterario viene fatto riguardo l'installazione di un nuovo ascensore. Quindi si applica l'articolo 1124 per le spese riguardanti l'installazione dell'ascensore ex novo oppure no?
 
Il caso analizzato. In un condominio, in seguito alla deliberazione per l’installazione del nuovo ascensore, un condomino, assente all’assemblea, impugnò la delibera per ottenerne l’annullamento e nel contempo la sospensione dell’esecuzione ex art. 1137 del codice civile, il quale prevede  che “ la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.” Per ciò il condomino ha adito il Tribunale di Torino.
 
La decisione. Con Ordinanza del 28 agosto 2013, il Tribunale di Torino, ha disposto la sospensione della delibera condominiale, ex articolo 1137 del codice civile,  dando ragione al condomino, in quanto, secondo il Giudice, “nel caso di specie, risulta sussistente il requisito del “fumus boni iuris”, apparendo la delibera assembleare impugnata affetta da nullità e/o annullabilità” perché “risulta documentalmente provato che si è riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria deliberando la ripartizione delle spese per la costruzione dell’ascensore come segue: 50% per millesimi di proprietà e 50% per altezza di piano” ed ancora perché, “la deliberazione di ripartizione del 50% del preventivo spese per l’installazione dell’ascensore sulla base dell’altezza di piano della proprietà dei condomini contrasta con l’art. 1123 c.c., che prevede la ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (senza che nel presente procedimento risulti documentalmente provata una diversa convenzione)”. In merito all’applicazione dell’articolo 1124 del codice civile, il Tribunale di Torino adito sostiene che  “si riferisce unicamente alla manutenzione ed alla sostituzione (delle scale e) degli ascensori, e non anche all’installazione ex novo di un nuovo ascensore.”
 
I precedenti ante-riforma. Conforme all'Ordinanza in oggetto è sempre il Tribunale di Torino nel 2006, che così disponeva: “il  provvedimento di sospensione della delibera assembleare essendo preposta ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio la illegittimità, riveste natura cautelare, con la conseguenza che, da una parte,è necessario accertare i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, dall'altra, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis c.p.c.” (Trib. Torino, Ordinanza 05.06.2006). Precedentemente, nel 2001, viene ritenuto “inammissibile il ricorso alla tutela urgente innominata di cui all'art.700 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione "ante causam" dell'esecuzione  di una delibera assembleare di un condominio, stante l'esistenza del rimedio cautelare tipico di cui al comma 2 dell'art. 1137 c.c.” ( Trib. Nocera Inferiore, Ordinanza 02.02.2001)
 
In tema di applicazione dell'articolo 1137 del codice civile, la recente Giurisprudenza ritiene univocamente che “la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, semprechè l'atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137 c.c. Citato.” ( Cass. n. 14661/2013; Cass. n. 3743/2013; Cass. S.U. n. 8491/11)
 
La giurisprudenza di legittimità sosteneva che: “deve ritenersi nulla la delibera d'installazione dell'impianto di ascensore, adottata nell'interesse comune, se da essa consegua la violazione dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva; con la conseguenza che tale causa di invalidità non è soggetta ai termini di impugnazione di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., ma può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse e, quindi, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole.” (Cass. n. 12930/2012). Inoltre l'installazione dell'ascensore, “ costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 l. 2 gennaio 1989 n. 13, è approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta rispettivamente dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., dovendo, però, essere rispettati (in forza del comma 3 del citato art. 2) i limiti previsti dagli art. 1120 e 1121 c.c. Ne consegue che non può essere consentita quell'installazione che renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.” (Cass. n. 28920/2011)

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

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