giovedì 6 febbraio 2014

Lecita l'apertura di finestre sul muro perimetrale dell'edificio che si affaccia sul cortile interno allo stabile

Lecita l'apertura di finestre sul muro perimetrale dell'edificio che si affaccia sul cortile interno allo stabile

06/02/2014
di Alessandro Gallucci


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53 depositata in cancelleria il 3 gennaio 2014, è tornata ad occuparsi della liceità dell’apertura di porte e finestre (oltre che della possibile loro trasformazione) in balconi sui muri perimetrali comuni, da parte di uno dei condomini.
 
Addentellato normativo che consente di considerare lecito questo genere d’intervento è l’art. 1102 c.c.
 
Prima d’entrare nel merito della questione, vale la pena ricordare che cosa dice esattamente questa norma.
 
Il primo comma dell’art. 1102 c.c., quello che c’interessa rispetto alla fattispecie in esame, recita:
 
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
 
La norma è dettata in relazione alla comunione in generale ma, secondo dottrina e giurisprudenza,  è pacificamente applicabile al condominio negli edifici in virtù del generico richiamo a tali norme contenuto nell’art. 1139 c.c.
 
L’uso delle cose comuni da parte dei condomini per la soddisfazione di un proprio, personale, interesse non è assoluto, tutt’altro.
 
Secondo la Cassazione, che in decine d’occasioni s’è pronunciata sulla corretta applicazione dell’art. 1102 c.c. al condominio, “l'uso particolare o più intenso del bene comune ai sensi dell'art. 1102 c.c. - dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in un'imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune - presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risultino impedito l'altrui paritario uso né modificata la destinazione nè arrecato pregiudizio […] al decoro architettonico dell'edificio” (ex multis Cass. 10 maggio 2004, n. 8852). 
 
Nessuna lesione al pari diritto degli altri e nessun danno alle cose, nemmeno al decoro dell’edificio.
 
In questo contesto normativo, secondo un condominio era da ritenersi illecita utilizzazione del muro perimetrale, l’apertura su di esso di una finestra ad esclusivo vantaggio dell’unità immobiliare di uno dei condomini.
 
Questa tesi è stata accolta dalla Corte d’appello che ha riformato la sentenza del Tribunale che, al contrario, aveva considerato lecita quell’apertura. Insomma per i giudici del gravame quella finestra andava rimossa.
 
Il condomino, chiaramente, non ha condiviso questa decisione e s’è rivolto alla Cassazione, ponendo il seguente quesito: “è legittimo ai sensi dell'art. 1102 cc. aprire una finestra sul muro perimetrale di un edificio che affaccia sulla chiostrina interna, avente le medesime dimensioni e caratteristiche estetiche e di quelle già esistenti?”
 
Risposta della Cassazione: si è legittimo. Conseguenza: la sentenza d’appello sul punto dev’essere cassata e quindi la controversia deve tornare davanti al giudice competente.
 
Perché gli ermellini si sono pronunciati in tal senso?
 
Si legge in sentenza che, “è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 1102 cc. gli interventi sul muro comune, come l'apertura di una finestra o di vedute, l'ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., e sono l'espressione del legittimo uso delle parti comuni. Tuttavia, nell'esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l'esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all'art. 1120 cc. (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino) (Cass. 3 gennaio 2014 n. 53).
 
Né, chiosano da piazza Cavour, l’apertura di luci e vedute sul muro condominiale può comportare la costituzione di servitù: ciò perché il muro comune è anche di proprietà di chi vi apre la luce o la finestra e quindi si applica il principio nemini res sua servit.

Condominio Web
Fonte : condominioweb.com

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf