giovedì 20 febbraio 2014

Annullabile la concessione in sanatoria di un garage se il Comune non indica dettagliatamente la compatibilità di tale opera con la zona rurale sottoposta a vincoli paesaggistici.

Annullabile la concessione in sanatoria di un garage se il Comune non indica dettagliatamente la compatibilità di tale opera con la zona rurale sottoposta a vincoli paesaggistici.

19/02/2014
Avv. Leonarda Colucci


(Consiglio di stato, sentenza 687 del 12 febbraio 2014)


Il fatto. Nel caso di specie il proprietario di un immobile ha realizzato un garage in una zona sottoposta a vincolo e, successivamente, ha chiesto ed ottenuto dal sindaco una concessione in sanatoria rilasciata dopo aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939.

L'articolo 7 della legge 1497 del 1939 meglio conosciuta come “Legge sulla protezione delle bellezze naturali”, infatti, impone ai proprietari di immobili situati in zone sottoposte a vincoli paesaggistici di non apportarvi modifiche senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Sopraintendenza dei beni culturali, il Comune nel caso in questione con un provvedimento ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica e la concessione in sanatoria per regolarizzare l'avvenuta realizzazione del garage in zona rurale vincolata. La Sopraintendenza per i beni culturali della provincia di Bologna, con decreto, ha annullato il provvedimento del sindaco riguardante l'autorizzazione prevista dall' art. 7 della legge n.1939 per il rilascio della concessione in sanatoria.

Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. In primo grado, il proprietario del garage ha impugnato il decreto di annullamento del Sopraintendente provinciale dei beni culturali dinanzi al Tar di Bologna, il ricorso è stato respinto e la sentenza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato.

Fra i motivi posti a fondamento dell'appello il ricorrente menziona la violazione del nono comma dell'articolo 82 del Dpr 616 del 1977, norma quest'ultima che stabilendo le competenze delle Regioni in materia paesaggistica e di tutela del territorio ed enunciando quali sono le zone assoggettate al vincolo in questione, rimanda all'articolo 7 della legge sulla tutela delle bellezze naturali che dispone che l'autorizzazione per l'esecuzione di opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo deve essere rilasciate dalla Sopraintendenza dei beni culturali entro sessanta giorni. Alla Regione incombe l'onere di comunicare al Ministero per i beni culturali le autorizzazioni rilasciate trasmettendo anche la relativa documentazione. Decorso questo termine inutilmente gli interessati ( es: proprietario dell' immobile) possono richiedere al Ministero dei beni culturali che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. L'ultima parte del nono comma dell'articolo 82 Dpr 616/1977, come già detto posto a fondamento della censura mossa dal ricorrente alla sentenza del Tar di Bologna stabilisce che il Ministero dei beni culturali può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Il ricorrente ha ulteriormente ribadito che l'interruzione del termine di sessanta giorni, entro il quale può essere annullata l'autorizzazione regionale che ha permesso il rilascio della concessione in sanatoria, può avvenire solo in caso di mancata trasmissione della documentazione in base alla quale l'autorizzazione era stata rilasciata e non di altra documentazione ritenuta utile dalla Sopraintendenza.

Nel caso in questione tale documentazione, sebbene sia stata inviata e sottoposta al vaglio della Sopraintendenza, non conteneva quelle notizie di carattere tecnico che potevano consentire una adeguata valutazione della compatibilità dell'opera realizzata ( garage) rispetto ai vincoli paesaggistici.

La motivazione. La documentazione inviata alla Sopraintendenza per il rilascio dell'autorizzazione che permette il rilascio della concessione in sanatoria deve essere completa in caso contrario è illegittima la sanatoria del manufatto (garage).

La sesta Sezione del Consiglio di Stato ritenendo completamente infondato il motivo del ricorso ed aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. VI, 24/1/2012; Consiglio di Stato 15/11/2011, n.6032 che conferma la sentenza del Tar Campania, sez.II, 10624 del 2010; Consiglio di Stato, 1/12/2010, n.8379) ha ritenuto che la trasmissione degli atti alla Sopraintendenza affinché la stessa possa esercitare l'attività di controllo, deve essere assolutamente completa poiché solo in tal modo diventa possibile attuare la tutela effettiva dei vincoli paesaggistici.

Pertanto in virtù del fatto che la trasmissione degli atti, nel caso di specie, non è stata completata la Sopraintendenza dei beni culturali ha legittimamente provveduto a chiedere l'integrazione della documentazione tecnica al Comune che, evidentemente, non ha provveduto come avrebbe dovuto.

Infatti a tal riguardo la sentenza del Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che le valutazioni compiute nell'ambito del provvedimento di autorizzazione paesaggistica dal comune si basavano su semplici valutazioni oggettive confluenti in espressioni come “opere di modeste dimensioni”riferendosi all'attività compiuta per la realizzazione del controverso garage; puntualizzando che tale manufatto era stato realizzato con “materiali che ne rendono l'inserimento nel contesto in cui si trova decoroso”; questa classificazione dei lavori non può essere considerata adeguata anche perché priva dell'esame dei termini di raffronto. In pratica a parere dei giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, le valutazioni compiute dal Sindaco nel provvedimento annullato dalla Sopraintendenza si sono limitate esclusivamente ad asserire la compatibilità dell'opera ( garage) rispetto ai vincoli paesaggistici gravanti sul luogo, senza offrire una corretta e dettagliata classificazione della conformità dell'opera realizzata rispetto ai vincoli paesaggistici tutelati nel luogo in cui la stessa si colloca.

Questo in altri termini vuol dire che la compatibilità dell'opera non andava valutata tenendo conto genericamente del non contrasto del manufatto rispetto ai vincoli paesaggistici, ma dovevano essere valutati anche altri fattori ( come ad esempio colori,forma, ubicazione, corredi, etc) che dovevano non collidere con gli interessi paesaggistici tutelati .

Alcuni aspetti poco chiari. Alla luce delle riflessioni appena effettuate che commentano la sentenza del Consiglio di Stato non si evince con chiarezza il rapporto fra autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939, norma che dispone l'onere di ottenere l'autorizzazione dalla Sopraintendenza per i beni culturali per l'esecuzione di opere in zone ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e rilascio della concessione in sanatoria da parte del Sindaco. È bene chiarire quindi che l'autorizzazione paesaggistica che precede la concessione in sanatoria è stata rilasciata dal Comune che ha l'obbligo di trasmetterla alla Sopraintendenza. Nel caso di specie il provvedimento del Comune contenente l'autorizzazione paesaggistica conteneva solo valutazioni generiche e così come si evince dal testo della sentenza, malgrado la richiesta della Sopraintendenza di fornire una integrazione della documentazione tecnico-amministrativa a corredo dell'autorizzazione paesaggistica non ha sortito effetti proficui, in ragione di tali circostanze deve essere considerato legittimo, secondo la sentenza in commento, l'annullamento della stessa da parte della Sopraintendenza.

Fonte: CondominioWeb.com

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