venerdì 28 febbraio 2014

AFFITTI IN CONTANTI AMMESSI SE INFERIORI A MILLE EURO

AFFITTI IN CONTANTI AMMESSI SE INFERIORI A MILLE EURO

Siamo 5 proprietari indivisi di un locale commerciale locato a 5.000 euro mensili. Vorrei sapere se, individualmente, è possibile percepire la propria quota in contanti.
La risposta al quesito prescinde dalla circostanza che l’immobile sia cointestato a diversi soggetti. Il ministero delle Finanze, dipartimento del Tesoro, ha precisato che l’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità del 2014 (147/2013) non ha inteso vietare l’uso del denaro contante per effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Al contrario, la disposizione ha inteso prevedere la tracciabilità, nel senso che il proprietario che riceve il denaro in pagamento deve attestare con idonea documentazione la somma. In buona sostanza, la disposizione assolve alla finalità di ricondurre il contante utilizzato nella relativa transazione. Secondo il citato orientamento ministeriale, l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento diverso dal denaro contante (assegno, bonifico, eccetera) sussiste solo qualora gli importi oggetto di trasferimento (indipendentemente dal titolo) siano pari o superiori a 1.000 euro (nota protocollo Dt 10492 del 5 febbraio 2014). Lo stesso Ministero ha precisato che qualora venga osservato l’anzidetto limite, i pagamenti in contanti dei canoni di affitto non possono essere sanzionati con l’applicazione di una sanzione dal’1 al 40 per cento (sanzione previsto solo dalla normativa antiriciclaggio).
FONTE : CASA24PLUS

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