mercoledì 13 novembre 2013

Voci “segrete” in bolletta: l’utente che non paga non può essere considerato inadempiente

A Novara
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Voci “segrete” in bolletta: l’utente che non paga non può essere considerato inadempiente

13/11/2013
di Marta Jerovante (Giudice di Pace di Roma, sez. III, 21 ottobre 2013, n. 36012)
 
Il gestore del servizio non può pretendere il pagamento di somme per operazioni di cui non siano adeguatamente specificati i criteri di quantificazione nel contratto di fornitura
 
La massima. Nella sentenza in commento il Giudice ha sancito che «Deve essere annullata la fattura per inadempimento contrattuale del gestore della fornitura di energia elettrica la quale reca un importo per il servizio di “trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell’energia” rispetto al quale l’utente risulta moroso, non contenendo il contratto clausole riguardanti variazioni dei prezzi pattuiti nel conguaglio finale, né è previsto il pagamento per operazioni siffatte, dovendo dunque ritenersi che il gestore abbia inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito».
 
Il caso di specie. La società ricorrente scopriva, a distanza di anni, di risultare morosa, nei riguardi della società fornitrice di energia elettrica, di una somma considerevole, reclamata dal gestore a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell’energia. Al riguardo, la parte attrice lamentava non solo che nelle condizioni generali di fornitura non fossero affatto specificati i criteri per quantificare le suddette operazioni, ma anche che nella fattura dichiarata insoluta dal gestore mancasse l’indicazione degli importi dei consumi rilevati al netto delle quote già versate. Di contro, la società convenuta, oltre a sostenere la fondatezza della propria pretesa, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, chiedendone la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
 
La soluzione. Il Giudice ha in primo luogo rigettato la domanda riconvenzionale, giudicando privo di trasparenza il contratto che era stato concluso dalle parti: non vi erano infatti contenute né clausole che determinassero un’eventuale variazione dei prezzi fissati per il servizio nel conguaglio finale né disposizioni che prevedessero il pagamento delle richiamate operazioni di trasporto e dispaccio. Di conseguenza, in ragione dell’opacità del contratto di fornitura e della genericità delle sue condizioni, si è affermato che il gestore del servizio abbia «inteso, a suo piacimento, applicare un sovrapprezzo generico e indefinito». Non essendo quindi la fattura riscontrabile, dal momento che sulle somme ivi indicate non poteva essere compiuto alcun controllo di correttezza e veridicità, il Giudice ne ha dichiarato l’annullamento, oltre a riconoscere all’attrice il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata dalla Confconsumatori. A carico del gestore sono state altresì poste le spese del giudizio.
 
La tutela del consumatore passa attraverso la chiarezza dell’offerta. Dalla controversia in commento si comprende come le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e gas (o ad altre utenze) possano a volte contenere voci “sottintese” tali da renderle poco trasparenti – e per tale ragione, come nel caso di specie, anche passibili di annullamento in sede giudiziaria; ma, prima ancora, che il consumatore possa imbattersi in clausole contrattuali poco chiare ed imprecise, che non gli consentono di scegliere, tra le offerte disponibili nel cd. mercato libero, con la maggiore consapevolezza possibile. In proposito, si rammenta peraltro che anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è stata spesso sollecitata ad intervenire, nei settori energetici, a tutela del consumatore rispetto alla comunicazione commerciale delle offerte dirette al mercato libero. L’Autorità ha sottolineato, in tali casi, la necessità, pure nei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, di riportare in forma chiara e completa gli elementi cui il prezzo pubblicizzato si riferisce – e la necessità è ancora più evidente se si considera che i contratti i fornitura vengono ormai spesso stipulati o in rete, sul sito della società, o telefonicamente.
 
Le precisazioni dell’Autorità. Nel caso di specie l’Autorità ha precisato che i requisiti di chiarezza e completezza impongono al gestore del servizio di fornitura di specificare, già nelle proprie comunicazioni commerciali, le componenti incluse nel prezzo pubblicizzato, in particolare precisando che lo “sconto” o il “prezzo bloccato” offerti si riferiscono solo ad una quota dei costi complessivi che il consumatore o il professionista destinatario dell’offerta sosterranno in bolletta. L’Autorità ha così condannato, per pubblicità ingannevole e per pratica commerciale scorretta, una società di fornitura la quale, nella comunicazione in rete e a mezzo stampa, non aveva dato adeguata evidenza al fatto che le due offerte per la clientela business e per la clientela domestica, entrambe incentrate su claim di “prezzo bloccato per 2 anni” e di bonus di energia “gratis”, bloccavano, in realtà, il prezzo della sola componente energia, non riportando alcuna indicazione, anche approssimativa, dell’incidenza di tale limitazione sul costo complessivamente sostenuto dal cliente in bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas: dalle risultanze istruttorie era infatti emerso che dall’offerta erano esclusi, appunto, gli esborsi corrispondenti ai costi di trasporto e di dispacciamento, oltre che i costi relativi alla quota di vendita al dettaglio e agli oneri fiscali (c.d. voci passanti), pari a circa il 35% del costo complessivo.


Fonte : condominioweb.com

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