mercoledì 20 novembre 2013

L'appartamento ha un impianto di riscaldamento in pessimo stato? Meglio non affittarlo perchè se succede qualcosa il proprietario rischia molto

L'appartamento ha un impianto di riscaldamento in pessimo stato? 
Meglio non affittarlo perchè se succede qualcosa il proprietario rischia molto

20/11/2013
Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31356 

Deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, qualora l’evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto, atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene; posizione di garanzia, in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. Né tale responsabilità può essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l’impianto adeguato alle prescrizioni di settore, laddove il proprietario non possa non essere consapevole della vetustà dello stesso e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne possano conseguire per i soggetti ai quali sia stata consentita l’utilizzazione del fabbricato. 
 
Si legge nellla sentenza:
"Nel caso di specie, appare del tutto privo di rilievo l'assunto sostenuto dal ricorrente - secondo cui lo stesso avrebbe trasferito al proprio ospite il compito di assumere in piena autonomia la gestione dei processi di ristrutturazione della propria azienda (comprensivi della ristrutturazione dello stesso immobile abitato) -, stante il carattere meramente assertivo della circostanza, in ogni caso di per sè inidonea a sollevare il proprietario dalla posizione di garanzia allo stesso rigorosamente ascritta dal sistema, in ragione del particolare legame esistente tra la persona del proprietario e il bene su cui incide il relativo potere dominicale (cui risulta indissolubilmente connessa la correlativa responsabilità in ordine ai danni dallo stesso bene provocati a terzi), in assenza (come nella specie) di un formale, chiaro ed inequivoco trasferimento di detta responsabilità in capo ad altro soggetto. 
 
Del tutto privo di rilevanza deve inoltre ritenersi l'assunto del ricorrente in ordine all'inesigibilità del controllo della funzionalità dell'impianto a seguito del rilascio delle dichiarazioni di conformità a regola d'arte ad opera della ditta richiamata in ricorso, atteso che (come evidenziato dalle stesse indicazioni del ricorrente) le ridette dichiarazioni di conformità risultano rilasciate a seguito di interventi eseguiti su parti diverse (o comunque marginali) dell'impianto di riscaldamento, ossia in occasione dell'installazione di una nuova caldaia e del tubo di collegamento dell'impianto al serbatoio esterno del gas, senza che tali interventi avessero mai riguardato direttamente l'impianto di riscaldamento nelle sue diramazioni interne, la relativa struttura e il controllo del relativo stato, con la conseguenza che le dichiarazioni contestualmente rilasciate dal relativo autore non avrebbero potuto legittimamente estendersi alla piena conformità a norma dell'impianto nel suo complesso (mai direttamente revisionato), nè avrebbero potuto giustificare alcun fondato e ragionevole affidamento sulla relativa piena funzionalità non immediatamente connessa al controllato funzionamento delle sole nuove parti aggiunte o sostituite. 
 
Ciò premesso, deve ritenersi dotata di logica coerenza e di conseguente linearità argomentativa l'asserzione della corte territoriale nella parte in cui sottolinea come la responsabilità dell'imputato non potesse essere esclusa in ragione della complessità tecnica degli adempimenti necessari a rendere l'impianto adeguato alle prescrizioni di settore, atteso che l'imputato non poteva non essere consapevole della vetustà dell'impianto e della conseguente esistenza di situazioni di rischio che ne potevano conseguire per i soggetti ai quali era stata consentita l'utilizzazione del fabbricato; con la conseguente esigibilità dell'obbligo dell'imputato di rendere l'impianto conforme alla normativa, ovvero di impedire, in presenza delle indicate carenze, l'utilizzazione dell'immobile a terzi; sì che la violazione di tali obblighi è valsa a integrare, in assenza di alcun ragionevole dubbio, la colpa idonea a integrare gli estremi del contestato delitto (v. fl. 25 della sentenza d'appello). 
 
Quanto all'eventuale incidenza causale dell'imprudente intervento dell'altro abitante dell'immobile nella determinazione delle condizioni predisponenti la dispersione del gas GPL all'interno del fabbricato, vale evidenziare come del tutto logicamente (e con motivazione immune da censure d'indole logico-giuridica) la corte territoriale abbia ascritto a tale prospettazione il ruolo di una mera ipotesi congetturale, priva di riscontri probatori idonei a conferirne una concreta effettività, rilevando come il processo di ricostruzione dei nessi causali nella specie in azione dovesse muovere dall'individuazione degli elementi probatori idonei a conferire rilievo all'ipotesi concreta dotata della più elevata probabilità logica di verificazione (prossima alla certezza), nell'occasione individuata attraverso la corroborazione dell'ipotesi accusatoria prospettata con le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento in esame in connessione con il tipo di evento lesivo in concreto verificatosi, in assenza del benchè mimmo elemento probatorio di riscontro idoneo a fondare la concreta e ragionevole prospettabilità di fattori causali alternativi. 
 
Sotto altro profilo, la stessa corte territoriale ha del tutto coerentemente sottolineato come non fosse in ogni caso possibile escludere la persistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi, tenuto conto degli specifici contenuti riconducibili alla posizione di garanzia del M., tali da imporre di ravvisare una responsabilità dello stesso per non aver provveduto all'adozione di idonei dispositivi volti a impedire fughe di gas in assenza di fiamma, e per non aver adeguato l'impianto di riscaldamento al fine di escludere il possibile collegamento di stufe catalitiche mediante tubi flessibili generatori di eventuali fughe di gas; e tanto al fine di scongiurare ogni possibile comportamento imprudente, da parte di terzi frequentatori dell'immobile, potenzialmente idoneo, sul piano causale, a determinare la verificazione di eventi lesivi del tipo di quelli oggetto dell'odierno esame."



Fonte : condominioweb.com

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