venerdì 22 novembre 2013

Si può essere condannati, anche senza essere visti, se si danneggia l’antenna del proprio vicino?

Si può essere condannati, anche senza essere visti, se si danneggia l’antenna del proprio vicino? 

22/11/2013
Avv. Mauro Blonda

Per provare non sempre servono… le prove. Non sempre per essere condannati occorre una prova schiacciante che incastri il colpevole: ce lo ricorda la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 45978 del 15/11/2013, respingendo il ricorso di un imputato, gli ha imposto anche il pagamento delle spese processuali e di un’ammenda di ben 1.000 euro.
 
Sia in primo che in secondo grado il soggetto in questione era stato condannato poiché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 635 cod. pen. per aver danneggiato e abbattuto totalmente l’antenna televisiva del vicino, posta sul terrazzo, rendendola così inservibile.
 
Il delitto in questione non è di poco conto, essendo punito, oltre che con una multa, anche col carcere fino ad un anno: questa è infatti la pena prevista per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Come si vede la casistica è piuttosto varia e variegata, passandosi dalla totale distruzione di un bene al meno grave deterioramento (purché lo renda inutilizzabile).
 
Ed a fondare una sentenza di condanna non è necessaria una prova inequivocabile della responsabilità dell’imputato, quale ad esempio la presenza di un testimone oculare che l’abbia visto compiere gli atti vandalici, risultando invece spesso sufficienti anche i soli indizi di colpa.
 
I gravi indizi di colpevolezza. I Giudici di Legittimità, rigettando le doglianze dell’imputato-condannato, hanno infatti opportunamente ricordato come anche “attraverso altri elementi indiziari, nonché attraverso un ragionamento di natura logica, si possa ugualmente pervenire ad un giudizio di colpevolezza”, quindi anche in assenza di prove come una testimonianza diretta.
 
Ed infatti la condanna è arrivata nonostante l’imputato “non fu visto materialmente da alcuno danneggiare l’antenna”: ciò non ha però impedito al Giudice di Pace prima ed il Tribunale chiamato a decidere sull’appello poi, di convincersi della sua colpevolezza, sussistendo nei suoi confronti quelli che la legge chiama indizi gravi, precisi e concordanti (art. 192 cod. proc. pen.).
 
Ed invero, perché si giunga ad una sentenza di condanna è sì necessario che la sussistenza del fatto sia dimostrata nel corso del dibattimento ma, in assenza di specifiche prove, il Giudice potrà fondare il proprio convincimento anche solo sugli indizi, purché siano gravi (cioè consistenti, non obiettabili), precisi (ossia non generici né diversamente interpretabili) e concordanti (tra loro non contrastanti, riconducibili nel loro insieme verso un’unica soluzione logica).
 
L’accesso esclusivo al terrazzo. Nel caso specifico i giudici di merito, chiamati a decidere della questione in primo e secondo grado, hanno entrambi ritenuto sufficiente a fondare il loro convincimento di colpevolezza il fatto che “l’imputato era l’unico ad essere in possesso delle chiavi della porta blindata che dava l’accesso al terrazzo dove era installata l’antenna danneggiata”. 
 
Vi è poi un’ulteriore circostanza, grave, precisa e concordante con quella appena indicata: l’antenna non è stata danneggiata da agenti atmosferici, ma c’è stata sicuramente una manomissione.
 
Tale inconfutabile elemento, pertanto, in aggiunta al fatto che l’accesso al terrazzo era inibito da una porta addirittura blindata (le cui chiavi erano nella disponibilità del solo imputato), impone la deduzione logica che l’unico soggetto che avrebbe potuto rompere l’antenna fosse appunto l’imputato.
 
Tempi duri per i dispetti tra vicini. La pronuncia in commento evidenzia quindi come la mancanza di prove non sempre salva i colpevoli dalla giusta pena per le loro azioni criminose, specie quando si tratta di reati di minor gravità (ma non per questo minore odiosità): specie nei casi meno importanti, infatti, i giudici non cercano una dimostrazione rigorosa e puntuale per condannare l’imputato di turno, basandosi invece con maggior facilità su argomentazioni di tipo deduttivo ed induttivo, anche se apparentemente poco garantiste.
 
Tempi decisamente duri, quindi, per tutti quei soggetti che ritengono di poter vessare indisturbati il vicino, anche se per ritorsione o vendetta: nonostante la mancanza di prove, infatti, passarla liscia non sarà sempre facile ove vi siano gravi indizi di colpevolezza e questi portino ad indicare come responsabile uno ed un solo soggetto perché, per così dire, anche nel diritto due più due fa quattro.


Fonte : condominioweb.com

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