martedì 26 novembre 2013

L’APE vola leggera. Via imposta di registro e di bollo.

L’APE vola leggera. Via imposta di registro e di bollo. 


26/11/2013
di Ivan Meo

 La Risoluzione n. 83/E del 22 novembre chiarisce che l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), da allegare obbligatoriamente – pena la nullità degli stessi contratti (come da art. 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, così come modificato dall’articolo 6, del Dl 63/2013) - ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, non richiede più né l’imposta di registro né il bollo.
 
A domanda risposta. Tale pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate è stato sollecitato dalle numerose istanze, in riferimento alla registrazione dei contratti di locazione, che chiedevano spiegazioni sul corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’APE. In particolare, è stato chiesto se  l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di locazione comportasse un pagamento “a parte” del Registro; se, nel caso l'Agenzia ritenesse obbligatoria la registrazione dell'attestato insieme al contratto di locazione, tale attestato dovesse essere presentato in copia semplice o in copia conforme all'originale; se, infine, l’attestazione scontasse il Bollo.
 
Categoria di riferimento. I tecnici del Fisco, consultando l’art. 11, comma 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), hanno verificato che la richiesta di registrazione di un atto è valida anche per gli atti che vi sono allegati, ma, in caso di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili o di atti non soggetti a registrazione, non comporta applicazione dell’imposta. L’APE è un documento per il quale non vige l’obbligo della registrazione, ma rappresenta una parte integrante del contratto. Pertanto, l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro.
 
Come allegare l’APE al contratto di locazione. La risoluzione specifica che i contribuenti tenuti alla registrazione dei contratti di locazione possono scegliere tra la modalità cartacea, presso l’ufficio delle Entrate, e quella telematica, per mezzo delle applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia. Tra queste ultime, tuttavia, “Locazioni web”, “Siria” e “Iris” non permettono la trasmissione di allegati: in tal caso, l’interessato potrà presentare l’APE in forma cartacea, unitamente all’attestazione di avvenuta registrazione rilasciata dal servizio telematico utilizzato, in un momento successivo. In ogni caso, comunque, per l’APE non è dovuta imposta di registro.
 
Qualora la certificazione sia portata volontariamente alla registrazione, per esempio per attribuire una data certa all’attestazione, l’interessato deve versare un tributo fisso di 168 euro.
 
Se l’APE sconta il bollo. Per quanto concerne il Bollo, secondo l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: "L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445". L’APE, dunque, allegata al contratto di locazione sia in originale sia in copia semplice, non sconta il Bollo dal momento che l’attestazione, arrivando sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è esente dal tributo. Infatti, l'articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, stabilisce che "Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo".
 
Un’eccezione.Se, invece, la copia dell’APE allegata al contratto di locazione è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, si deve applicare un Bollo da 16 euro a foglio, secondo la disposizione contenuta nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".
 
L’importanza di avere le carte in regola. Acquistare o vendere casa non è stato mai così difficile. Alla contrazione del mercato immobiliare si aggiunge anche la difficoltà di avere tutta la documentazione in regola prima di procedere alla vendita dell’immobile. Infatti ricordiamo che per poter vendere sono necessari ed indispensabili i seguenti documenti:
 
planimetria catastale  conformi allo stato di fatto e correttamente intestate
la licenza di costruzione con agibilità;
l'attestato di prestazione energetica (APE);
permessi di costruzione, autorizzazioni, licenze e concessioni edilizie;
eventuali condoni(copia conforme dell’istanza e bollettini oblazione/oneri).

 
A queste certificazioni indispensabili ed obbligatorie si aggiungono altri documenti rilevanti per non avere “sorprese” una volta acquistato l’immobile:
 
le dichiarazioni di conformità degli impianti;
le eventuali certificazioni di libera commerciabilità degli immobili a prezzo libero o vincolato;
la dichiarazione da parte dell'amministratore di condominio che chi vende sia in regola con il pagamento delle spese condominiali;
la fideiussione decennale indennitaria da parte del costruttore per gli immobili di nuova costruzione;
una copia del regolamento condominiale;
visure ipotecarie e catastali aggiornate.


Fonte : condominioweb.com

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