giovedì 7 novembre 2013

PER L'AFFITTO DI BOX LA DURATA È LIBERA

PER L'AFFITTO DI BOX LA DURATA È LIBERA

Una ditta è proprietaria di un capannone e vorrebbe suddividerlo, al suo interno, in tanti piccoli box chiusi da una saracinesca, che locherebbe singolarmente a terzi, in modo temporaneo. Questo tipo di contratto ha una durata minima di legge, oppure essa è lasciata alla libera determinazione delle parti? Laddove l'inquilino fosse moroso, si dovrà passare attraverso il rito locatizio per ottenere il rilascio del box?
La locazione di un box (o posto auto) è svincolata dalle norme inderogabili della legge 431/1998 (in materia di locazioni abitative) e della legge 392/1978 (in materia di locazioni a uso diverso). Per la locazione di box – salvo ricorso a forme di contratto atipiche (per esempio al cosiddetto "contratto di parcheggio") – si deve fare riferimento agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile, con la conseguenza che la durata, il canone e il regime di ripartizione delle spese sono liberamente determinabili dalle parti. In tale contesto, si ritiene legittima la stipula di un contratto di locazione di durata anche breve.In caso di morosità, il locatore può agire sia con l’intimazione di sfratto per morosità, a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, sia con il ricorso ex articolo 447-bis del Codice di procedura civile. Quest’ultima azione ha tuttavia tempi più lunghi. Si registra invece un contrasto giurisprudenziale, circa l’applicabilità al "rito locatizio", dell’articolo 702-bis del Codice di procedura civile, in tema di "procedimento sommario di cognizione".
FONTE : CASA24PLUS da L'Esperto Risponde

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