giovedì 7 novembre 2013

LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEGLI AFFITTI TRANSITORI

LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEGLI AFFITTI TRANSITORI

In un contratto di locazione transitoria abitativa, della durata di 12 mesi, è obbligatorio spedire al conduttore la raccomandata riguardante la verificata sussistenza della transitorietà anche in caso di risoluzione anticipata del contratto?
In caso di recesso del conduttore per “gravi motivi”, (prima della scadenza) dal contratto di locazione ad uso transitorio, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 431/98, a nostro giudizio, non è più necessario provvedere alla conferma dei motivi di transitorietà a norma dell’articolo 2, commi 4 e 5 del decreto, del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 dicembre 2002. Il richiamato articolo 2, commi 4 e 5, Dm 30/12/2002, dispone infatti che «i contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno».Vale poi la pena di evidenziare che, ove per un qualunque motivo l’inquilino che ha esercitato il recesso per “gravi motivi”, non riconsegni l’immobile nei termini previsti, si è sempre in tempo, successivamente, per procedere con la conferma dell’esigenza transitoria, ex articolo 2, Dm 30 dicembre 2002.
FONTE : CASA24PLUS da L'Espeto Risponde

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