venerdì 22 novembre 2013

Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”.

Bollette elettriche a conguaglio? Annullate se arrivano in un ritardo “ingiustificato”.

22/11/2013
di Marta Jerovante (Giud. Pace Milano, 11 ottobre 2013, n. 112149)
 
Il fatto A distanza di tre anni dalla risoluzione del contratto per la fornitura di energia elettrica ed il passaggio ad altra compagnia, un condominio si vedeva recapitare, nell’arco di circa due mesi, due distinte fatture, indicate “di conguaglio” e recanti importi di gran lunga più elevati rispetto alle fatturazioni ordinarie.  La situazione risultava peraltro complicata dal fatto che, nel frattempo, i condomini erano cambiati dagli originari presenti al momento dei presunti consumi: la ripartizione dei costi diventava quindi impossibile. A fronte delle contestazioni mosse dall’amministratore di condominio, la società ex fornitrice si limitava a “scaricare” sostanzialmente la responsabilità del ritardo sull’effettivo distributore, che ha cinque anni per fornire i dati relativi agli ultimi consumi rilevati. (Si rammenta che spetta di norma all’impresa di distribuzione il compito di eseguire la lettura dei contatori: pertanto, in caso di cambio di gestore, il distributore, qualche giorno prima del passaggio effettivo tra i due gestori, effettua la lettura, per consentire appunto al vecchio venditore di elettricità di emettere l’ultima bolletta.) Il condominio citava allora in giudizio l’ex fornitore, lamentandone la violazione del dovere di buona fede e di lealtà, che, come ripetutamente asserito dalla Suprema Corte, «deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase» (Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5348; Cass. civ., 11 giugno 2008, n. 15476). La condotta tenuta al contrario dalla società ex fornitrice si concretava, in definitiva, in un «abuso del diritto». La società convenuta, di contro, sollevava in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in virtù di quanto espressamente stabilito in una delle clausole contrattuali (che fissava quale giudice competente il Foro di Roma); nel merito, opponeva il proprio diritto, appunto, a fatturare, entro i termini quinquennali di prescrizione, i corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia effettuato dal cliente nella misura ed entro i termini comunicati dal distributore competente per territorio.
 
La soluzione Il giudice, accogliendo la pretesa del condominio, ha annullato le due fatture emesse a conguaglio: la società ex fornitrice non solo non ha concretamente giustificato il ritardo della richiesta di pagamento,  producendo in giudizio le fatture di trasporto dell’energia dell’effettivo distributore, ma non ha neppure fornito  la prova dell’effettivo maggior consumo addebitato al condominio.
 
Il condominio-consumatore e la tutela a fronte di clausole vessatorie Nella sentenza in commento il giudice conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti […]. Ne consegue che, poiché i condomini vanno senz’altro considerati dei consumatori, essendo persone fisiche che agiscono […] per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge si applicano gli artt. 1469 bis e ss. c.c.» [ora cd. Codice del consumo] (Cass. civ., 24 luglio 2001, n. 10086). Il Il giudice rigetta dunque l’eccezione di incompetenza territoriale, e ribadisce il principio ugualmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, nelle controversie tra un consumatore ed un professionista, riconosce la competenza territoriale esclusiva – ex art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c.c. – al giudice del luogo nel quale il consumatore risiede o ha eletto domicilio, dovendo presumersi vessatoria la clausola contrattuale – come appunto asserito dalla società convenuta nel caso di specie – che stabilisca un diverso criterio di individuazione del giudice competente (Cass. civ., 10 giugno 2011, n. 12872). La presunzione di applicabilità del c.d. foro del consumatore può essere superata dal professionista, il quale provi «l’esistenza di una specifica, seria ed effettiva trattativa tra le parti sul punto» (Cass. civ., 20 agosto 2010, n. 18785), ma, nella controversia in questione, nulla sul punto è stato provato.
 
A fronte di una situazione di “oggettivo svantaggio”, i diritti vantati devono essere rigorosamente provati Nel caso di specie, come detto, la società convenuta non ha prodotto in giudizio le fatture di trasporto del distributore, che avrebbero dato prova sia delle date di ricevimento delle medesime, giustificando di conseguenza, in modo adeguato e concreto, il ritardo dell’invio delle bollette contestate, sia degli ulteriori consumi non fatturati in precedenza. È dunque mancata una rigorosa prova del diritto di credito vantato dalla società ex fornitrice, né la medesima è stata capace di difendersi efficacemente dall’accusa di abuso del diritto laddove la facoltà di fatturare a distanza di un considerevole lasso di tempo pone comunque il condominio in una posizione di evidente svantaggio ed inferiorità.


Fonte : condominioweb.com

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