lunedì 25 novembre 2013

Terzo responsabile per il riscaldamento, stop alle società di persone

Terzo responsabile per il riscaldamento, stop alle società di persone

  • 26 novembre 2013
di Edoardo Riccio
Il «terzo responsabile» per il riscaldamento non potrà essere una società di persone.
Dal 12 luglio 2013 (data di entrata in vigore del Dpr 16 aprile 2013 n. 74, attuativo del Dlgs 192/2005) sono cambiate le competenze del terzo responsabile. Queste risultano ora essere: esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell'impianto termico, rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente. La nomina è una facoltà e non un obbligo.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale superiore a 350 kW è necessario essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Dpr 207/2010.
La delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in Associazione Temporanea di Impresa o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di «servizio energia» (Dlgs 115/2008).
Cosa diversa è, invece, la conduzione degli impianti termici civili. Nel caso in cui la potenza termica sia superiore a 0.232 MW, l'incaricato deve essere munito di un patentino di abilitazione.
Ma l'individuazione del soggetto che può assumere l'incarico è determinato dall'allegato A del Dlgs 192/2005, recentemente modificato dal Dm del 22 novembre 2012. Secondo la norma il terzo responsabile dell'impianto termico è una «persona giuridica» in possesso dei requisiti. Ma se la precedente versione comprendeva anche le "persone fisiche", queste, ora, sono escluse. Il termine "persona giuridica" sta ad indicare un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica, cioè la possibilità per un soggetto di essere titolare di diritti e doveri. E secondo il codice civile, sono persone giuridiche solo le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni, le Società in Accomandita Per Azioni e le Società Cooperative a Responsabilità limitata.
Quindi non possono assumere l'incarico di terzo responsabile le imprese individuali, le Società in Nome Collettivo, le Società Semplici e le Società in Accomandita Semplice. È stata operata una restrizione di non poco conto, andando a escludere molte attività dalla possibilità di ricoprire l'incarico che, sino a pochi mesi addietro, hanno svolto. Soprattutto considerando che nell'ambito dell'artigianato, quidi con organizzazioni societarie personali e non giuridiche, non sono poche le realtà imprenditoriali che svolgono attività di «terzo responsabile» dell'impianto di riscaldamento. Tra le associazioni che si sono poste la questione, l'Anaci (Associazione degli amministratori condominiali) è arrivata alla conclusione di dare indicazione agli associati di non stipulare contratti con soggetti diversi dalle persone giuridiche. 
FONTE : CASA24PLUS

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