giovedì 7 novembre 2013

Autoclave rumoroso. L’inquilino stressato ha diritto al risarcimento del danno biologico.

Autoclave rumoroso. L’inquilino stressato ha diritto al risarcimento del danno biologico. 

07/11/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo (Tribunale di Roma, sentenza 18683 del 16 settembre 2013)
 
L’ente proprietario dell’immobile di edilizia pubblica residenziale è responsabile dei rumori intollerabili provocati dell’autoclave e, di conseguenza, deve essere condannato a ridurre le emissioni sonore della pompa al di sotto della soglia di tollerabilità e a risarcire all’inquilino dell’alloggio il danno biologico, inteso come compromissione della salute psico-fisica.
 
È questa la decisione adottata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 18683 del 16 settembre 2013, avente ad oggetto il tema, sempre attuale, delle immissioni sonore dannose nell’ambito degli edifici residenziali. Il giudice romano ha condannato l’ente proprietario dell’immobile non solo a adottare le misure necessarie a ridurre il rumore, ma anche a risarcire il danno non patrimoniale “da stress” subito dall’inquilino a causa del rumore continuo provocato dal processo di messa a moto dell’impianto di approvvigionamento idrico. 
 
Il caso di specie. La decisione in esame arriva all’esito dei sopralluoghi compiuti dalla ASL, che hanno confermato la presenza di rumori oltre i limiti della normale tollerabilità a ogni messa a moto dell’autoclave in questione, circostanza che si ripeteva un centinaio di volte al giorno. Secondo gli ispettori della ASL la causa delle emissioni denunciate va ricollegata all’inerzia dell’ente proprietario, che non ha provveduto a porre rimedio all’eccessiva umidità accumulata nel locale di servizio che ospitava l’impianto centrale di approvvigionamento dell’acqua. Umidità che, a lungo andare, ha finito per deteriorare le pompe determinando la fonte dei rumorosi oggetto di giudizio. 
 
Nessun dubbio neanche da parte del consulente incaricato dal giudice di valutare i danni alla salute lamentati dalla danneggiata: il quadro clinico della signora denuncia chiaramente una sindrome d’ansia e di disturbo dell’umore direttamente riconducibili alla “esposizione a stimoli ambientali” causati dai continui rumori assordati provenienti dall’autoclave, posizionata a poca distanza dall’appartamento della ricorrente.
 
La disciplina delle immissioni. Le cause aventi ad oggetto le immissioni intollerabili nei complessi residenziali e/o condominiali sono frequentissime e non sempre di facile risoluzione per il giudice, chiamato di volta in volta ad un difficile contemperamento dei diversi interessi in gioco, alla luce dei criteri generali dettati dall’art. 844 c.c.
 
Tale articolo individua tre differenti parametri sui quali fondare la valutazione circa l’illiceità delle immissioni di rumori e suoni, dei quali, secondo la giurisprudenza, due assumono carattere obbligatorio ed uno facoltativo e sussidiario. I criteri obbligatori sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione; il criterio facoltativo riguarda la priorità d’uso (cd. preuso).
 
Con particolare riferimento al concetto di tollerabilità, esso viene interpretato in maniera “costituzionalmente orientata” dai giudici, concordi nel ritenere che la disciplina delle immissioni mira alla tutela non solo della proprietà, ma anche dei diritti fondamentali della persona, primo tra tutti quello alla salute (art. 32 Cost.):
 
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni che non superano la normale tollerabilità; e, viceversa, nessun proprietario può produrre immissioni che superino quella soglia. Il concetto della normale tollerabilità non è invariabile, ma va adattato, innanzitutto, alla condizione dei luoghi: ciò che risulta intollerabile in una zona residenziale, ad esempio, va tollerato invece in una zona disabitata o destinata ad insediamenti industriali.
 
I rimedi contro le immissioni intollerabili possono essere sia di carattere inibitorio (ordine di cessare l’abuso o di provvedere alle misure necessarie per ridurre le immissioni) e sia, sussistendone i presupposti, di tipo risarcitorio secondo lo schema della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
 
Quest’ultimo rimedio comprende anche il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno alla salute (danno biologico) e, più in generale, di tutti i danni a interessi o valori della persona di rilievo costituzionale, non suscettibili di valutazione economica, che comportino una incidenza negativa sulle attività quotidiane e un complessivo peggioramento delle condizioni esistenziali, purché adeguatamente dimostrati in giudizio.

Fonte : condominioweb.com

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