mercoledì 20 novembre 2013

I RECIPROCI DIRITTI NEL CONTRATTO CARTACEO

I RECIPROCI DIRITTI NEL CONTRATTO CARTACEO

Con il servizio Siria dell'agenzia delle Entrate, in sede di registrazione telematica di un contratto di locazione soggetto a cedolare secca, non è possibile riportare in toto il contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, ma solo i dati inerenti a locatore, conduttore, canone, durata e identificativo dell'immobile locato. In caso di lite tra locatore e conduttore, fa comunque fede la copia cartacea controfirmata dalle parti?
La registrazione telematica assolve all'obbligo fiscale. Gli elementi contenuti in tale modalità di registrazione (dati inerenti alle le parti, al corrispettivo, a durata e identificativo dell'immobile) soddisfano le informazioni necessarie per l'agenzia delle Entrate. Il contratto, redatto in forma cartacea e sottoscritto da entrambe le parti, disciplina compiutamente i reciproci diritti e obblighi di natura privatistica. In caso di contestazione tra le stesse parti, il giudice valuterà i comportamenti esaminando il contratto cartaceo.
FONTE : CASA24PLUS da L'Esperto Risponde

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