mercoledì 20 novembre 2013

LA SANZIONE PER L'OMESSA DENUNCIA DELL'ICI

LA SANZIONE PER L'OMESSA DENUNCIA DELL'ICI

Può il concessionario del mio Comune sanzionare al 100% l'omessa denuncia Ici, ripetuta per più annualità, ancorché ridotta ad 1/4 per ogni annualità non dichiarata, giustificando l'applicazione dell'articolo 14 del Dlgs 504/1992?
In linea di principio, la risposta è affermativa. Nel caso specifico, infatti, il concessionario avrebbe tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di cassazione (regula iuris), secondo cui, ai sensi dei combinati disposti degli articoli 10 e 14 del Dlgs 504/1992, la dichiarazione Ici (o l'eventuale denuncia di variazione) deve essere effettuata per ciascuna unità immobiliare soggetta all'imposta, e l'omessa indicazione di una qualche unità immobiliare costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate (o non denunciate) e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per altre unità. Tale condotta omissiva non può considerarsi esaurita (effetto istantaneo) al momento del suo sorgere, ma deve ritenersi persistente (effetto permanente) finché perdura l’inosservanza non essendo, né logicamente né giuridicamente, vietato o, comunque, inutile l’adempimento tardivo, ovverosia la presentazione della dichiarazione (o della denuncia) anche dopo la scadenza del termine (sezione tributaria, fra tante, sentenze 932 del 16 gennaio 2009, 15450 del 30 giugno 2010, 16207 del 9 luglio 2010 e 21686 del 21 ottobre 2010). In particolare, per rispondere in modo più esplicito al quesito del lettore, con sentenza 6556 del 27 aprile 2012, la suprema Corte ha riaffermato che, in tema di Ici, la violazione dell’obbligo di denuncia del possesso di un immobile, oppure delle sue variazioni, non ha natura istantanea. Ne discende che, qualora questa denuncia sia stata omessa “per ciascun anno di imposta” successivo a quello in cui si è verificato l’acquisto del possesso (o la variazione non denunciata) sussiste un’autonoma violazione, punibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del Dlgs 504/1992 (conforme, sentenza 8849 del 14 aprile 2010). Si ricorda, infine, che per i casi in cui sia venuto meno l’obbligo dichiarativo, i Comuni non possono più irrogare le relative sanzioni, in virtù del principio di legalità (cosiddetto principio del favor rei) di cui all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997. Inoltre, non è più possibile irrogare alcuna sanzione per l’omessa presentazione della speciale “comunicazione”, eventualmente adottata dal Comune in luogo dell’obbligo dichiarativo, a seguito della sua definitiva eliminazione con effetto dal 1° gennaio 2007.
FONTE : CASA24PLUS da L'Esperto Risponde

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