mercoledì 13 novembre 2013

Nomina e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, chi ricorre per causa d’altri ha sempre diritto al rimborso delle spese legali

A Novara 
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Nomina e revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, chi ricorre per causa d’altri ha sempre diritto al rimborso delle spese legali

13/11/2013
di Alessandro Gallucci


 Il fatto che i ricorsi per la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio siano riconducibili tra, così detti, esperibili in sede di volontaria giurisdizione non vuol dire che il condomino (o l’amministratore) che abbia inteso ricorrervi non abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23955 del 22 ottobre 2013, ribadendo il principio già più volte espresso, ricorda un fatto molto importante: il costo della giustizia non può essere mai lasciato in capo a chi è costretto ad adirla.
 
Si supponga che l’amministratore dimissionario non possa assolutamente proseguire nell’ordinaria amministrazione ma che l’assemblea non s’interessi di sostituirlo: al ricorso al Tribunale per la nomina del nuovo mandatario deve seguire la condanna alle spese del condominio ignavo.
 
Lo stesso dicasi per le ipotesi di revoca del mandatario su ricorso di uno dei condomini anche a seguito di infruttuoso ed in alcuni casi obbligatorio tentativo assembleare (cfr. art. 1129, undicesimo comma, c.c.). A ben vedere proprio per quest’ultimo caso la condanna alle spese è prevista proprio dal codice civile.
 
Al di là delle previsioni legislative, indubbiamente utili a dare certezza, perché si devono rimborsare le così dette legali anche in quei casi in cui ciò non è espressamente previsto dalle norme dettate in materia di condominio?
 
La risposta va cercata in altre disposizioni, esattamente in quelle contenute nel codice di procedura civile: ce le ricorda la Suprema Corte.
 
Si legge nella sentenza n. 23955 che “le S.U. di questa Corte con la sentenza n. 20957/04 (seguita da altre conformi: cfr.nn. 8085/05, 25928/05 e 14524/11) hanno espressamente affrontato e risolto affermativamente la questione (non solo dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. Ili Cost. contro il capo relativo alle spese, ma anche) dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c., al procedimento camerale azionato in base all'art. 1129 c.c.. Anche a tale ultimo principio le sezioni semplici hanno, poi, dato continuità osservando che l'art. 91 c.p.c., si riferisce ad ogni processo, senza distinzioni di natura e di rito, e che il termine "sentenza" è usato in tale norma nell'accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto (cfr. Cass. nn. 2986/12 e 14742/06, nonchè, in materia di ricorso L. Fall., ex art. 26, Cass. n. 19979/08)”.
 
Per i giudici di piazza Cavour questo principio deve continuare ad essere rispettato, non esistendo motivi per rivederlo. Leggendo la sentenza, non si fa riferimento alla riforma, ma, per quanto detto, la legge n. 220/2012, non apporta nessuna novità, anzi, si uniforma ai principi appena menzionati.
In buona sostanza chi vuol ricorrere per la nomina e/o la revoca dell’amministratore in carica non si faccia scoraggiare dai costi e tenga a mente questa sentenza per chiedere al Tribunale adito di ottenere la condanna alla loro refusione dalla controparte.


Fonte : condominioweb.com

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