martedì 23 settembre 2014

RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE REGOLE DELL'EPOCA

RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE REGOLE DELL'EPOCA

Devo siglare un contratto d'affitto a canone concordato per un mio appartamento. Mi viene richiesta anche la certificazione dell'impianto elettrico (oltre a quella energetica, già prodotta), ma l'appartamento è degli anni 70 e quindi non sono in grado di produrla. È davvero obbligaotoria questa certificazione?
Secondo i chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico, con le note del 26 e 28 marzo 2008, il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, all'articolo 13, prevede la possibilità che venditore e acquirente si accordino al fine di derogare all'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità. La stessa disposizione vale anche per i contratti di locazione. Il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della documentazione di conformità. Nella fattispecie, però, ci si trova in presenza di un contratto concordato, il cui testo sembra escludere la possibilità di esonero dalla relativa consegna. Sul punto ci si può riportare sempre ai citati chiarimenti ministeriali. Il ministero, infatti, ha precisato anche che la documentazione da consegnare nel caso di trasferimento dell’immobile (o di immissione nel relativo godimento in virtù di un contratto di locazione) è quella obbligatoria secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto.La sicurezza degli impianti deve infatti essere valutata in base alla loro conformità alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica, in quanto né l’articolo 13 né alcuna altra norma del regolamento pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti, se conformi alle precedenti norme ad essi applicabili.Conseguentemente, i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto. A questo proposito, il ministero specifica che solo per gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 è indispensabile la dichiarazione di conformità a firma di una impresa abilitata. Per quelli realizzati in precedenza, la rispondenza degli impianti va attestata con riferimento alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. Il lettore potrà quindi, se non ottiene la deroga per la trasmissione della documentazione, far attestare che l'impianto è anteriore all'entrata in vigore della legge 49 del 1990 e che lo stesso è conforme alle prescrizioni allora vigenti.
FONTE : CASA24PLUS

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