giovedì 18 settembre 2014

L'ASSENZA DEL TITOLO RENDE NULLO IL TRASFERIMENTO

L'ASSENZA DEL TITOLO RENDE NULLO IL TRASFERIMENTO

Nel caso di compravendita e/o divisione di un immobile costruito precedentemente al 1° settembre 1967, dove nell'atto viene omessa l'indicazione dei permessi e/o concessioni edilizie rilasciati successivamente a tale data, l'atto deve considerarsi nullo? Come è possibile "sanare la dimenticanza": con un nuovo atto?
Il vizio dell'atto dipende dalla natura del titolo abilitativo non inserito: il contratto è nullo se mancano gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Se si tratta di mera omissione dell'indicazione del titolo, comunque esistente, l'atto può essere confermato mediante un successivo atto stipulato nella medesima forma e contenente la menzione omessa.
FONTE : CASA24PLUS

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