venerdì 5 settembre 2014

IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON IMPEDISCE L'AFFITTO

IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON IMPEDISCE L'AFFITTO

Sono proprietaria al 50% di un immobile. Tale quota è gravata da un diritto di abitazione a favore di mia nonna (come da atto notarile). L'altro 50% è di proprietà di mia nonna. Ora ci troviamo nella necessità di dover affittare per intero tale immobile, visto il ricovero della nonna in una casa di riposo per anziani.Può essere affittato l'immobile, anche se è gravato da un diritto di abitazione? A chi dovrà essere intestato il contratto? Da chi dovrà essere dichiarato il reddito relativo all'affitto percepito? Ai fini Imu, come dobbiamo comportarci?
Il diritto di abitazione é disciplinato dall'articolo 1022 del Codice civile, che stabilisce che il titolare dello stesso può abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, ma non può cederla o darla in locazione. Poiché la nonna della lettrice è ora in una casa di riposo e non fruisce più dell'abitazione, l'immobile può essere dato in locazione a terzi. La qualifica di locatore prescinde dalla proprietà del bene locato, per cui, indipendentemente dal fatto che il diritto di abitazione non sia formalmente venuto meno, la locazione conclusa dal nudo proprietario è valida nei confronti del conduttore. Il relativo contratto dovrà essere intestato ai due soggetti proprietari, che dovranno dichiararne il reddito per la quota percepita da loro. A fini Imu, soggetto passivo sarà, fino al venir meno del diritto di abitazione, la titolare del diritto stesso, che grava su tutto l'immobile: essa sarà, pertanto, tenuta ai relativi adempimenti.
FONTE : CASE24PLUS

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