martedì 16 settembre 2014

Quali sono i gravi motivi di recesso dal contratto di locazione?

Quali sono i gravi motivi di recesso dal contratto di locazione?

Il conduttore di un'unità immobiliare, è indifferente che si tratti d'uso abitativo o d'uso diverso, puòrecedere dal contratto di locazione in due casi:
a) se il contratto prevede un recesso libero con almeno sei mesi di preavviso (cfr. art. 4 legge n. 392/78);
b) al di là di tale pattuizione, se ricorrono gravi motivi il conduttore può recedere con sei mesi di preavviso inviando al locatore una racc. a.r. nella quale dev'essere specificato (e chiaramente dev'essere sempre dimostrabile) la ragione, grave, che consente il recesso (cfr. art. 3 l. n. 431/98 e art. 27 l. n. 392/78).
Che cosa s'intende per gravi motivi di recesso dal contratto di locazione?
La genericità della formula ha prestato il fianco ad incertezze e quindi ad interventi dottrinario giurisprudenziali finalizzati a darle contorni precisi.
Oggi, in modo sostanzialmente unanime, si afferma che “i gravi motivi che consentono, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 4 e 27, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua prosecuzione. (Cass. 10 dicembre 1996, n. 10980, cfr. Cass. 260-91; Cass. 11466-92; Cass. 1098-94Cass. 8-3- 2007 n. 5328)” (così Cass. 30 maggio 2014 n. 12291).
Un motivo è grave quando:
a) si sostanzia in un fatto estraneo alla volontà del conduttore;
b) è sopravvenuto alla conclusione del contratto;
c) rende oltremodo gravosa (in termini economici, materiali o psicologici la prosecuzione del rapporto locatizio).
In questo contesto di diritto, proviamo ad elencare, senza alcuna pretesa di esaustività un'insieme fatti e circostanze che possano integrare gravi motivi ai fini del recesso.
Partiamo da quelli soggettivi non volontari:
- trasferimento del posto di lavoro e necessita' di maggiore vicinanza per pendolarismo difficile o troppo faticoso (es. vivo a Milano e mi hanno trasferito in luogo difficilmente raggiungibile quotidianamente);
problemi familiari che impongono il trasferimento per avvicinarsi a questi familiari (es. malattie di genitori, ecc.);
perdita del salario/posto di lavoro e necessaria drastica conseguenza di dover ridimensionare le spese di locazione, andando ad abitare presso un amico/famigliare,
- crescita della famiglia: nascita, adozione o parente o altri che entra nel nucleo famigliare e che non ha spazio sufficiente nell'attuale abitazione;
morte di un membro della famiglia e impossibilita' psicologica del sopravvissuto di frequentare i medesimi ambienti;
Ci sono, poi, gravi motivi che possono essere considerati oggettivi:
- problemi strutturali all'immobile, problemi che il proprietario non intende affrontare o affronta poco/male
problemi condominiali gravi (strutturali e ambientali) che il proprietario non affronta e risolve.
L'acquisto dell'abitazione principale, poiché dipendente da una scelta personale del conduttore non rientra trai gravi motivi di recesso.


Fonte : condominioweb.com 

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