giovedì 25 settembre 2014

I LIMITI ALL'AFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO LOCATO

I LIMITI ALL'AFFOLLAMENTO DELL'ALLOGGIO LOCATO

Un appartamento di 140 mq, dato in affitto dal Comune, è occupato da due nuclei familiari, uno dei quali è costituito dai genitori e da due figli maggiorenni e l’altro dalla terza figlia, con coniuge e due bambine. Vorrei sapere se ciò è legale, ovvero quali provvedimenti possono adottarsi per la regolarizzazione di questo superaffollamento, per evitare irregolarità condominiali.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 431 del 1978, ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del Codice civile. Se, come sembra dal quesito, le unità immobiliari sono state locate al Comune per soddisfare esigenze transitorie si deve far riferimento a possibili clausole contrattuali che risultino vincolanti sul punto in questione; in particolare, a divieti di permanenza di persone in misura superiore ad un certo limite. In mancanza, si deve far riferimento al regolamento d’igiene locale che stabilisce i rapporti di spazio per ogni abitante dell’alloggio. In caso di violazione di questi limiti è possibile chiedere la risoluzione del contratto. Nei rapporti con il condominio, il locatore rimane esente da responsabilità se dimostra di non aver autorizzato o consentito la permanenza di un numero di persone superiore a quello eventualmente posto dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
FONTE : CASA24PLUS

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