sabato 6 settembre 2014

Interruzione dei servizi di luce, gas e acqua a causa di morosità persistente: non è invocabile la tutela cautelare nel condominio

Interruzione dei servizi di luce, gas e acqua a causa di morosità persistente: non è invocabile la tutela cautelare nel condominio

Le utenze acqua, luce e gas intestate al codominio degli edifici vengono attivate in forza della stipula di un preliminare contratto di somministrazione (ex art. 1559 cod. civ.)
Tra le clausole in esso specificatamente convenute ve ne è sempre una che tratta il caso dell'insolvenza del condominio-utente e delle conseguenze che questo genera in tema di sospensione del servizio; e ciò ben al di là della previsione legale di cui all'art. 1565 del codice civile, a mente della quale: "Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente, e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrantenon può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso".
Il principio è stato implementato, sotto il profilo operativo, dall''Autorità dell'Energia: la quale, in punto (vedi, tra le tante, la delibera 200 del 1999, art. 9), ha stabilito che l'esercente, nel caso di mora del cliente, deve inviare a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante:
  • il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento;
  • le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso;
  • ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa.
Stante quanto sopra, l'esercente non sarebbe in grado di sospendere la fornitura de plano, cioè in assenza della comunicazione scritta di cui alla norma precedente.
In ogni caso, l'interruzione del "servizio di pubblica utilità" sarà da ritenersi legittima in caso di morosità dell'utente, non sanata a seguito di primo avviso.
Il provvedimento giudiziario. E' quanto ha ribadito, recentemente, il Tribunale di Roma in composizione collegiale con Ordinanza del 27 giugno 2014 ribaltando l'esito di un procedimento d'urgenza, con il quale le era stato precedentemente ordinato all'ente somministrante di allacciare e ripristinare in favore di un condominio (moroso) l'erogazione del gas per l'intero stabile, stante la natura del servizio e la mancata evasione della richiesta di voltura nominativa dell'utenza (originariamente intestata ad un condòmino).
Avverso tale pronuncia, invero, è stato argomentato quanto segue:
  • che, dal punto di vista del fumus boni iuris, in considerazione della permanente morosità non sussiste un obbligo di riattivazione dell'utenza, né sussiste un obbligo a contrarre, stante laliberalizzazione del mercato.
  • Che, dal punto di vista del periculum in mora, il danno lamentato dal condominio corrispondente alle conseguente derivanti dalla mancata voltura o attivazione di fornitura del gas (l'utenza era infatti accesa a nome di un condòmino) per il riscaldamento si risolve in un mero pregiudizio economico, pontendo dette problematiche essere agevolmente risolte mediante il pagamento della somma dovuta.
Preclusione alla tutela possessoria. L' utente-condominio di un bene somministrato non sarebbe in grado di invocare, nella fattispecie, neppure la tutela possessoria ex art. 1168 cod. civ., in quanto, pur definendo l'art. 814 cod. civ. le energie (analogicamente estensibile alla nostro caso) come beni mobili, non è concretamente configurabile una situazione di autonomo possesso dell'utente sull'energia fornitagli, neppure per la quantità di energia presente nel circuito privato dell'utente stesso, atteso che l'interruzione in corso di prelievo di energia non comporta spoglio (ex multis, Cass. civ. 93/9312).
Parziarietà dell'obbligazione condominiale. Non sarebbero ostativi all'interruzione del servizio neppure i richiami alla natura dell'obbligazione condominiale.
Vi è più che il nostro ordinamento ha previsto l'istituto della sospensione della fruizione di un servizio condominiale nei confronti dei soli condòmini morosi (ai sensi e per gli effetti dell'art 'articolo 63, comma III, delle disp. di att. al Cod. Civ, vedi Ecco perchè è legittima la sospensione del servizio idrico condominiale nei confronti del moroso
Conclusione. Non potendo esimerci dal rilevare che la normativa di riferimento è in continuo divenire, quanto lo sono gli orientamenti della giurisprudenza (ondivaghi, per antonomasia), si può chiosare affermando che il Condominio utente allorquando abbia subito una interruzione di un servizio di pubblica necessità (acqua, luce, gas) a causa di inadempimento contrattuale generato da morosità (persistente), non sarebbe in grado di richiedere il ripristino in forza di un provvedimento cautelare d'urgenza.
Per contro, ove l'interruzione risulti indebita, non solo avrà diritto a procedere a tanto, ma per di più, sul piano civilistico, sarà legittimato ad esercitare un'azione contrattuale di inadempimento (vedi, da ultimo, Sentenza 334/2014, emessa dal giudice di Pace di Barletta); il tutto, ben oltre, l'applicabilità alla fattispecie di cui all'art. 331 cod. pen. rubricato " Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità", ragione per cui "Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 [?]".
tribunale Ordinario Di Roma Ordinanza del 27 giugno 2014


Fonte : condominioweb.comwww.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf