lunedì 15 settembre 2014

La veranda è legittima solamente se la chiusura non sporge dal balcone

La veranda è legittima solamente se la chiusura non sporge dal balcone

La veranda, secondo il significato comune del termine, altro non è che una terrazza o un balcone coperto, cinti di vetrate "realizzate con profilati d'acciaio normali o in ferrofinestra o in lega leggera anodizzata" (http://www.treccani.it/vocabolario/veranda/).
In un condominio, ogni condomino ha diritto direalizzare liberamente una veranda sul proprio balcone purché:
a) l'opera sia in regola con le necessarie autorizzazioni urbanistiche;
b) anche in presenza della condizioni di cui al punto precedente, ciò non sia vietato (o sottoposto ad autorizzazione) dal regolamento condominiale;
c) in ogni caso la veranda non alteri (ossia peggior in senso negativo) il decoro architettonico dell'edificio.
La realizzazione della veranda, inoltre, dev'essere sempre comunicata all'amministratore, trattandosi di opera su parte di proprietà esclusiva di cui all'art. 1122 c.c.
In buona sostanza per avere la certezza assoluta che nessun condomino possa opporsi o comunque contestare l'opera sarebbe utile ottenere l'autorizzazione scritta a tutti gli interessati prim'ancora dell'inizio dei lavori.
Vale comunque la pena ricordare che chi realizza una veranda dopo che ne sono state realizzate altre, non potrà certo vedersi accusato d'aver alterato il decoro dell'edificio, poiché evidentemente l'alterazione ha cause ben più lontane.
Oltre a questi aspetti è bene tenerne a mente un altro aspetto che alle volte è sottovalutato: la veranda dev'essere realizzata facendo in modo che rispetti le distanze dalle finestre e quindi che non vi sia violazione del così detto diritto di veduta.
In tal senso la Cassazione con la sentenza n. 7269 del 27 marzo 2014 ha ricordato che "il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, non è soggetto, rispetto a questa, all'osservanza delle distanze prescritte dall'art. 907 c.c., nel caso in cui la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e appiombo del proprietario del balcone sovrastante; è invece soggetto alla normativa sulle distanze quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone.
Ciò perché, ha proseguito la Corte motivando la propria affermazione di principio, "tra le normali facoltà attribuite al titolare della veduta diretta od obliqua esercitata da un balcone è compresa senz'altro quella di inspicere e prospicere in avanti ed appiombo, ma non quella di sogguardate verso l'interno della sottostante proprietà coperta dalla soglia del balcone, non potendo trovare tutela, salvo che non esista al riguardo una specifica disciplina negoziale, la sua pretesa di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto (cfr. Cass. n. 13012/2000) (Cass. 27 marzo 2014, n. 7269).
Insomma guardare d'avanti e verso il basso è un diritto, mettere il naso negli affari altrui fino al punto da avere il diritto di guardare nel balcone altrui sottoposto, no.


Fonte :  condominioweb.com

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