L'ASSENZA DI RISCALDAMENTO NON ESIME DALL'«APE»
A cura di Matteo Rezzonico22-09-2014
Dal 1980, da quando possiedo una piccola abitazione al mare, non ho mai utilizzato l'impianto di riscaldamento in quanto la stessa è stata utilizzata esclusivamente per il periodo estivo. La caldaia, oltre a non essere stata mai utilizzata in quanto per l'acqua calda c'è uno scaldabagno elettrico mentre la cucina è alimentata con le bombole a Gpl, è stata tolta e allo stato attuale non esiste impianto di riscaldamento. In caso di vendita o affitto dell'abitazione è richiesto l'attestato di prestazione energetica? In caso affermativo, l'obbligo sussiste anche per la sola locazione nel periodo estivo?
In caso di vendita o di locazione - quest’ultima però se soggetta a registrazione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986, cioè se di durata superiore a trenta giorni - di un appartamento al mare, anche se non dotato di impianto di riscaldamento, è necessario predisporre l’Ape (attestato di prestazione energetica). In particolare, per l’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 192/2005, «nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000; la sanzione è da 1.000 euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà…».L’obbligo di dotarsi dell’Ape, sussiste anche per i relativi annunci (di vendita o locazione) e per le trattative. Senonchè ove l’immobile – come sembrerebbe nel caso del lettore – sia utilizzato per meno di quattro mesi all’anno, in caso di locazione, non è necessario inserire negli annunci gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Per l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 192/2005 infatti, «nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».
FONTE : CASA24PLUS
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