venerdì 26 settembre 2014

L'ASSENZA DI RISCALDAMENTO NON ESIME DALL'«APE»

L'ASSENZA DI RISCALDAMENTO NON ESIME DALL'«APE»

Dal 1980, da quando possiedo una piccola abitazione al mare, non ho mai utilizzato l'impianto di riscaldamento in quanto la stessa è stata utilizzata esclusivamente per il periodo estivo. La caldaia, oltre a non essere stata mai utilizzata in quanto per l'acqua calda c'è uno scaldabagno elettrico mentre la cucina è alimentata con le bombole a Gpl, è stata tolta e allo stato attuale non esiste impianto di riscaldamento. In caso di vendita o affitto dell'abitazione è richiesto l'attestato di prestazione energetica? In caso affermativo, l'obbligo sussiste anche per la sola locazione nel periodo estivo?
In caso di vendita o di locazione - quest’ultima però se soggetta a registrazione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986, cioè se di durata superiore a trenta giorni - di un appartamento al mare, anche se non dotato di impianto di riscaldamento, è necessario predisporre l’Ape (attestato di prestazione energetica). In particolare, per l’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 192/2005, «nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000; la sanzione è da 1.000 euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà…».L’obbligo di dotarsi dell’Ape, sussiste anche per i relativi annunci (di vendita o locazione) e per le trattative. Senonchè ove l’immobile – come sembrerebbe nel caso del lettore – sia utilizzato per meno di quattro mesi all’anno, in caso di locazione, non è necessario inserire negli annunci gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Per l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 192/2005 infatti, «nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».
FONTE : CASA24PLUS

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