giovedì 4 settembre 2014

RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO A UNA DATA DA CONCORDARE

RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO A UNA DATA DA CONCORDARE

Mia figlia sta lasciando l'appartamento preso in affitto con una compagna di studi. Abbiamo dato regolare disdetta anticipata via raccomandata, come da accordi contrattuali, e provveduto a ripulire e imbiancare. Mia figlia ha chiesto ai proprietari di accordarsi per la restituzione dell'immobile e del deposito cauzionale. La risposta è stata una scarna email, nella quale si parlava, tra l'altro, di fare un primo sopralluogo e poi, di fatto, di rimandare tutto all'inizio dell'autunno, cioè a scadenza del contratto abbondantemente trascorsa. «Per il deposito cauzionale - si leggeva ancora nel messaggio di posta elettronica - dobbiamo vedere lo stato dell'appartamento e detrarre l'imposta di registro».Aggiungo che i padroni di casa non hanno poi proceduto al sopralluogo, nonostante la nostra disponibilità, che è vigente il regime della cedolare secca e che l'agenzia immobiliare non ha notizie in proposito.Che cosa dobbiamo fare? A noi risulta che la restituzione dell'immobile è contestuale a quella del deposito. Esistono tempi di legge per il sopralluogo oltre data di riconsegna? Come procedere?
Sarebbe stata cosa utile formalizzare con una comunicazione la disponibilità a restituire l'immobile entro la scadenza, o comunque entro una decina di giorni successivi. Quanto eventualmente dovuto è limitato al periodo di effettiva detenzione dell'alloggio fino alla sua messa a disposizione dei locatori. Il deposito cauzionale dev'essere restituito una volta visionato lo stato dei locali: sotto questo aspetto la pretesa dei locatori risulta fondata. È prassi che il deposito cauzionale venga restituito al momento della riconsegna; alcuni usi locali prevedono però la possibilità di restituire il deposito entro un limitato periodo di tempo dopo la riconsegna stessa, perché possa essere verificato con maggiore cura lo stato dei locali e dei servizi. Forse sui tempi della restituzione del deposito qualcosa precisa il contratto di locazione sottoscritto a suo tempo. Per quanto riguarda la tassa di registro, se il contratto è giunto alla naturale scadenza nessun adempimento dev'essere eseguito; se invece è stato interrotto anticipatamente su richiesta del conduttore, questo deve rimborsare al locatore l'importo della tassa dovuta (67 euro) per comunicare all'agenzia delle Entrate l'anticipata cessazione del contratto. Per quanto riguarda la cedolare secca, tale agevolazione fiscale non ha riflesso sulla riconsegna dell'immobile, ma solo sul fatto che sia dovuta, o meno, la tassa di registro: per fruire di questa agevolazione, il locatore deve però prevederla nel contratto o comunicarla al conduttore con lettera raccomandata.A questo punto, si dovrà provvedere alla riconsegna dell'immobile nella data che andrà concordata nuovamente, facendo presenti le proprie ragioni per quanto riguarda la disponibilità alla restituzione, non avvenuta per impedimento da parte del locatore, ed effettuando una verifica dello stato dei locali con attenzione, soprattutto, a quanto riguarda gli impianti (idrico, elettrico, del gas). Se tutto è a posto, e il canone è stato pagato fino alla scadenza del contratto, il deposito cauzionale dev'essere restituito per intero, con i relativi interessi maturati.
FONTE : CASA24PLUS

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