lunedì 8 settembre 2014

Quando il conduttore "blocca" l'agevolazione "prima casa"

Quando il conduttore "blocca" l'agevolazione "prima casa"


Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non rappresenta una circostanza inevitabile e imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza, in tale ipotesi, quindi, l'agevolazione decade.
Il caso. Nel 2009 al contribuente era stato notificato un avviso di liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria, a seguito del minore versamento dell'imposta di registro, per non avere trasferito la propria residenza nel Comune ove insiste l'immobile acquistato.
Il ricorrente aveva proposto appello sia presso la CTP sia presso la CTR.
In entrambi i gradi di giudizio le Commissioni avevano respinto il ricorso del contribuente.
Il ricorrente proponeva così ricorso per Cassazione lamentando che:
  • la CTR non avrebbe considerato l'impossibilità dello stesso di trasferire la propria residenza,
  • nonché per la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Assumeva, infatti, il ricorrente che il termine di 18 mesi di cui all'art. 1 co. 1 nota 2 bis del d.l n. 16/93 andrebbe computato dal momento in cui il contribuente sia immesso nel possesso dell'immobile.
Le agevolazioni acquisto "prima casa". Nel caso di acquisto della "prima casa" sono previste delle agevolazioni: l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
In caso di decadenza dei benefici, le sanzioni consistono:
1) nel recupero delle maggiori imposte non versate;
2) nell'irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
3) nell' imposizione degli interessi di mora previsti ex art. 55, c. 4, del D.P.R. n. 131/86.
La decisione. La Suprema Corte, con l'ordinanza n.7764 del 2 aprile 2014 , ha rigettato il ricorso, ritenendo che: " Le censure sono infondate. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa (abitazione non di lusso), previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 Articolo 1 allegata al DPR 131/1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'anno, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza (Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010). Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza".
Il principio di diritto posto alla base della decisione. La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, che per l'acquisto della prima casa le agevolazioni sono previste in favore del contribuente entro il termine di decadenza di 18 mesi dall'atto, stabilisca, nel Comune dove è ubicato l'immobile, la propria residenza. Il mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non rappresenta per gli Ermellini una circostanza inevitabile e imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza, in tale ipotesi, quindi, l'agevolazione decade.
Il tempo per revocare i benefici da parte dell'amministrazione finanziaria. L'amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo per revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. Il computo del termine in oggetto decorre:
  • qualora la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell'atto, allora è da questa data che decorrono i tre anni per la revoca delle agevolazioni;
  • nel caso in cui, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell'atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa.
Nel caso in esame la cause di decadenza si sono verificate in un momento successivo alla registrazione della compravendita: il mancato trasferimento, entro diciotto mesi dall'acquisto, della residenza dell'acquirente nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato.
Precedenti giurisprudenziali. Nella stessa ordinanza n. 7764 del 2 aprile 2014, la Suprema Corte richiama un precedente, Sez. 5, sentenza n. 18491 del 10/08/2010. In questo caso i giudici aveva ritenuto che: "?Si rileva in proposito che, qualora l'acquirente non sia residente nel comune ove e' ubicato l'immobile, una volta fattane dichiarazione nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, egli deve stabilire in quel comune la propria residenza entro diciotto mesi (lettera a del comma 1 della nota 2^ bis all'art. 1 della parte prima della tariffa allegata al t.u. registro cit.)?"
Pertanto per la Corte di Cassazione le motivazioni del ricorrente sono infondate poiché ilmancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da intralciare il cambio di residenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 9 aprile 2014, n. 8392


Fonte :  condominioweb.com

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