giovedì 11 luglio 2013

Quando l’affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?

Quando l’affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento?

11/07/2013
Avv. Mauro Blonda








La semplice concessione in locazione di un immobile a chi vi esercita il meretricio non è sufficiente a costituire favoreggiamento della prostituzione.

Il favoreggiamento della prostituzione e L’ipotesi sanzionatoria prevista dalla legge.

Com’è noto la cd. Legge Merlin (L. 20/02/1958 n. 75) ha vietato anche in Italia, tra le altre ed in primis, l’esercizio delle case di prostituzione, ossia quei luoghi in cui viene esercitato in maniera più o meno organizzata il meretricio: a corollario dell’abolizione delle “case chiuse” e per rendere efficace tale prescrizione che segnava una svolta epocale (si pensi che nel nostro Paese la prostituzione era legalizzata da secoli) è stata poi introdotta una serie di sanzioni a carico di avesse favorito la prostituzione.

Ed infatti l’art. 3 comma 1 della L. 75/1958 punisce, tra le altre, “chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione” (n. 2) nonché “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui” (n. 8).

Come si vede, dunque, l’ipotesi sanzionatoria è duplice e riguarda sia chi in maniera diretta affitti un immobile perché venga destinato a casa di prostituzione sia chi, in qualunque modo, favorisca (o sfrutti) l’esercizio della prostituzione.

La differenza tra le due sanzioni.

I due profili sanzionatori, benché apparentemente simili o addirittura coincidenti, sono tuttavia diversi sul piano fattuale: mentre, infatti, con il divieto di concedere in locazione “a scopo di esercizio di una casa di prostituzione” si mira a scongiurare la (ri)apertura delle cd. “case chiuse”, ossia di quei luoghi  in cui vi sia “il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone, non disgiunta da una pur minima forma di organizzazione” (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 23657 del 16/04/2004), l’ipotesi di cui al n. 8, quello cioè riguardante le generiche ipotesi dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione, prescinde dal numero degli individui che si prostituiscono nell’immobile.

Ove nell’immobile locato, pertanto, viene esercitato il meretricio da più persone in maniera sufficientemente organizzata e sistematica, si verterà nell’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 3 della L. 75/1958 (e ciò per il solo fatto che l’immobile sia stato trasformato in una “casa chiusa”, Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 12787 del 30/09/1999), mentre se a prostituirsi sia solo una persona non si potrà parlare di casa di prostituzione e si configurerà al più, ove ne sussistano gli estremi, l’ipotesi di cui al n. 8.

Quando l’affitto alla prostituta integra gli estremi del favoreggiamento.

Ma non ogni locazione di immobile a soggetto che vi eserciterà o vi esercita la prostituzione integra gli estremi del reato di cui all’art. 3 comma 1 n. 8 L. 75/1958 (duramente punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258,00 a 10.329,00 euro), dovendo sussistere una reale e concreta volontà da parte del locatore di favorire (o sfruttare) l’esercizio della prostituzione.

Perché si configuri lo sfruttamento è sufficiente che il proprietario si avvantaggi in maniera diretta della locazione concessa a chi si prostituisce (come nel caso del percepimento di un canone di fitto sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato), mentre il favoreggiamento come ricordato da una recentissima pronuncia dei Giudici di Piazza Cavour, consiste nell’agevolare, in qualsiasi modo, l’esercizio della prostituzione (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 04/07/2013).

Ma la semplice messa a disposizione di un locale a chi si prostituisce non integra da sé gli estremi del favoreggiamento, ancorché vi sia la consapevolezza che nell’immobile l’inquilino eserciterà il meretricio: perché la locazione assuma i connotati della condotta penalmente rilevante sono necessarie “prestazioni e attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 28754 del 04/07/2013).

Ciò significa che non è sufficiente affittare un’abitazione ad una persona che si prostituisce, nemmeno se si è consapevoli che tale soggetto sfrutterà l’immobile per il meretricio: la norma richiede un atteggiamento da parte del proprietario che miri a favorire l’esercizio della prostituzione che nell’immobile sarà effettuato.

Ciò poiché il favoreggiamento punito non è quello costituito dall’aiuto alla persona che si prostituisce bensì quello che mira ad agevolare l’esercizio del meretricio (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7076 del 23/02/2012): ove quindi la prostituzione non sia il frutto diretto ed immediato della locazione (cioè se essa fosse comunque esercitata, a prescindere dalla locazione che quindi non la favorisce), questa non può rappresentare una condotta integrante gli estremi del favoreggiamento ed il proprietario dell’immobile non commette il reato in oggetto.

Concludendo, perché l’affitto ad un soggetto che vi eserciterà il meretricio integri gli estremi del favoreggiamento, occorre che l’attività di prostituzione venga favorita in maniera determinante dalla messa a disposizione dell’immobile: ciò significa che ove il meretricio si sarebbe comunque compiuto, anche senza la locazione, questa non costituisce favoreggiamento.

I profili sanzionatori per gli immobili condominiali

La non punibilità da un punto di vista penalistico però non esonera da ogni forma di responsabilità (in particolar modo da quelle di natura civilistica) i proprietari degli immobili che vengono locati a chi esercita la prostituzione, specie se situati all’interno di condomini. In tali ipotesi è bene innanzitutto verificare, al fine di non violarle, l’eventuale presenza di regole condominiali che vietino espressamente tale particolare forma di “destinazione d’uso” dell’abitazione, situazione molto frequente in considerazione del fastidio che questa attività arreca agli altri. Di tale violazione ne risponderà direttamente il proprietario il quale, consapevole delle norme condominiali, le ha trasgredite consentendo l’utilizzo dell’immobile per finalità ad esse contrarie.

Tuttavia è bene ricordare che tali prescrizioni o altre simili, che impongano limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, poiché incidono sull’utilizzo del bene di esclusiva proprietà e non della cosa comune, non possono essere decise a maggioranza (ancorché qualificata) dei condòmini ma devono essere deliberate all’unanimità, con il consenso cioè di tutti i proprietari (Cass. Civile, Sez. II, sent. n. 3705 del 15/02/2011).

Indipendentemente dall’esistenza o meno di tali regolamenti non è comunque consentito arrecare disturbo in generale ai vicini di casa, ad esempio mediante l’emissione di rumori che per orario o intensità risultino eccedenti la normale tollerabilità e quindi molesti: in tal caso, pur ferma restando la responsabilità diretta e personale dell’inquilino per l’emissione di rumori molesti, anche il proprietario dell’immobile potrebbe risponderne (venendo condannato a risarcirne il danno derivatone), in quanto custode dell’immobile ai sensi del disposto di cui all’art. 2051 cod. civ. e responsabile dell’uso della cosa locata, specie ove egli, avvisato dei disturbi, non si attivi per porvi termine. 

Fonte : CondominioWeb.com

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