giovedì 4 luglio 2013

Formazione dell’amministratore: basta aver frequentato il corso o conseguito il diploma per poter assumere incarichi?

Formazione dell’amministratore: basta aver frequentato il corso o conseguito il diploma per poter assumere incarichi?

04/07/2013
di Alessandro Gallucci 



La riforma del condominio, da poco entrata in vigore, prevede, com’abbiamo avuto modo di evidenziare in più occasioni, una serie di requisiti per assumere l’incarico di amministratore condominiale.
 
La lettera g) del primo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c. afferma che possono assumere l’incarico di amministratore coloro “che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.
 
La formulazione del dettato normativo è stata infelice ed ha dato adito a delle interpretazioni paradossali.
 
Il tutto ruota attorno alla locuzione “hanno frequentato un corso…”. In buona sostanza siccome le parole hanno un loro significato inequivocabile, sembrerebbe che i futuri amministratori debbano aver semplicemente frequentato il corso, senza necessità di superare con profitto l’esame finale che tutti i corsi organizzati dalle varie associazioni ed enti formatori prevedono.
 
Questa lettura della norma sarebbe poi avallata implicitamente da un punto precedente, la lettera e), dove, parlando del diploma scolastico si afferma che chi vuole assumere l’incarico di amministratore deve aver “conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado”.
 
Un esempio sarà utile per spiegarci meglio. Davvero si può arrivare all’assurdo che una persona che ha abbia solo frequentato il corso (non superando o non sostenendo l’esame finale) possa essere equiparata a chi quell’esame l’ha superato con profitto?
 
No, a nostro avviso, le cose non stanno così. La legge n. 220/2012, ahinoi!, è scritta male ma spetta a chi la interpreta coglierne il reale significato.
 
Il primo comma dell’art. 12 delle preleggi afferma che:
 
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
 
Il significato delle parole, quindi, dev’essere valutato in relazione all’intenzione del legislatore. Davvero può credersi che il Parlamento abbia voluto realizzare l’assurdo di cui abbiamo portato un esempio appena sopra?
 
Sebbene non siano disponibili lavori preparatori non pare possa dirsi che la legge sia stata approvata con questa intenzione.
 
Si tratta, lo ripetiamo, d’un errore formale: non è il solo.
 
Prendiamo ad esempio il compenso dell’amministratore. Al quattordicesimo comma dell’art. 1129 c.c. si afferma che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
 
Ci domandiamo: ma se all’atto della nomina l’amministratore deve ancora adempiere al suo incarico, come può parlarsi di attività svolta e non da svolgere?
 
E’ chiara, anche qui, l’inesattezza del lessico utilizzato dal Legislatore ma non per questo si arriverà alla conclusione assurda che quella norma non è applicabile nel modo che, invece, tutto si aspettano verrà applicata (preventivo preciso del compenso per la gestione da assumere).
 
Insomma, norme scritte male ma per il corso di formazione iniziale non si pongono dubbi; l’amministratore deve averlo frequentato e superato con profitto.
 
Chi possa tenere questi corsi è l’altro dilemma. Per ora, fino a nuove disposizioni, vale quanto segue: qualunque associazione, ente, organismo, società, ecc. può tenere corsi di formazione iniziale. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

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