martedì 9 luglio 2013

Fornitori di energia elettrica: il cambio di gestore dev’essere sempre deliberato dall’assemblea

Fornitori di energia elettrica: il cambio di gestore dev’essere sempre deliberato dall’assemblea

09/07/2013
di Alessandro Gallucci 






A seguito di un’assenza prolungata della luce elettrica nel vano scale ho chiamato il numero verde del nostro “storico” fornitore di energia elettrica ma mi è stato detto che la nostra utenza condominiale non è più a loro carico.
 
Allora ho iniziato a fare delle ricerche: in sostanza ho chiesto delle carte all’amministratore ed ho scoperto che da ben due anni era stato cambiato il fornitore di energia. Gli ho chiesto spiegazioni e lui, lindamente, mi ha detto che questo nuovo assicura tariffe più vantaggiose e quindi nel nostro interesse gli è sembrato doveroso cambiare.
 
E’ regolare tutto ciò?
 
Il fatto appena raccontato è inventato ma, ne siamo certi, l’invenzione non è scollata dalla realtà quotidiana.
 
Non sono rare le occasioni in cui società di energia elettrica stipulano accordi alle volte di semplice pubblicizzazione con associazioni di categoria. Fin qui, ci teniamo a evidenziarlo, nulla di illecito.
 
L’illecito potrebbe esserci, però, nel momento in cui l’amministratore, di sua sponte, dovesse decidere di cambiare fornitore di energia.
 
Vediamo perché.
 
Inutile esaminare l’ipotesi in cui è l’assemblea, a maggioranza, a deliberare il cambio di fornitore. Ma v’è di più: l’assise ha altresì il potere di ratificare la scelta effettuata dall’amministratore di condominio. In tal senso, quindi, al momento dell’approvazione del rendiconto è sempre bene prendere visione delle fatture di spesa per l’energia elettrica (ma questo vale in generale per tutti i fornitori) in modo tale che si possa verificare la corrispondenza tra il fornitore prescelto o comunque esistente da sempre e quello che emette effettivamente le fatture di pagamento.
 
Se questa è la situazione nei casi di deliberazione/ratifica dell’assemblea, le cose cambiano se l’amministratore agisce autonomamente.
 
Due i rapporti da prendere in considerazione:
 
il rapporto con l’amministratore;
il rapporto con il fornitore.

 
L’atto dell’amministratore e le conseguenze sul rapporto con il condominio
 
Il provvedimento dell’amministratore (leggasi cambio del fornitore) non può essere considerato legittimo. Ciò perché, vale la pena rammentarlo, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c., il mandatario della compagine deve “disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini”. Tali poteri di disciplina riguardano la gestione dell’ordinario, insomma dell’esistente e salvo ipotesi eccezionali (es. disdetta del contratto da parte dell’impresa di pulizie con la necessità di sostituirla fino a nuova decisione assembleare) il cambio dei fornitori non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore. In poche parole, guardando alle utenze, il ruolo del mandatario si limita alla riscossione delle quote, al pagamento delle bollette ed alla gestione ordinaria del rapporto non rientrando in questa definizione la firma d’un nuovo contratto. La “riforma”, che pur ha innovato le attribuzioni dell’amministratore non ha detto nulla sul punto, indi per cui non v’è motivo per pensare che la legge n. 220/2012 abbia innovato la materia. Sul punto è bene evidenziare un aspetto. Al momento dell’approvazione del preventivo è bene legare il singolo costo al nome di un fornitore. Il perché è presto spiegato. Se l’assemblea delibera che il costo per pulizie da mettere in preventivo è pari ad € 1.000,00 ma non dice (perché ad esempio non vi sono state delle precedenti trattative) che debba essere l’impresa Alfa ad eseguire quel lavoro, è evidente che l’amministratore, in ragione del costo preventivato si potrà ritenere libero di scegliere l’impresa che ha un costo simile se non inferiore. Se ci si fida dell’amministratore bene, altrimenti… 
 
Ad ogni buon conto, l’amministratore che decide di propria iniziativa e non vede ratificato il proprio operato dall’assemblea, può essere soggetto, ad avviso di chi scrive, ad azione di revoca per gravi irregolarità nella gestione.
 
Rapporto con il fornitore
 
E’ sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela – purché si tratti di clienti domestici o di piccola impresa – senza alcun costo. La disciplina del passaggio è regolata dalla delibera AEEG n. 144/07. 
 
Qualora, invece, il passaggio fosse un venditore del mercato libero ad un altro nei 12 mesi da quando e' stato sottoscritto il precedente contratto, allora potrebbero essere addebitati dei costi che il venditore paga al distributore locale nella misura di 27 euro fissi.
A questo link una scheda di approfondimento sul mercato dell’energia elettrica ed i diritti e doveri di utenti e gestori
 
Fonte : CondominioWeb.com

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