lunedì 1 luglio 2013

Impianti di produzione ed Immissioni sonore.

Impianti di produzione ed Immissioni sonore. 

Legittima l’ordinanza del Sindaco che sospende la produzione dalle 22 fino alle 6 del mattino. L’impianto anche se dà fastidio ad una famiglia sola fa male al sistema nervoso.

01/07/2013
Marta Jerovante, consulente giuridico (T.A.R. Emilia Romagna - Bologna,sez. II, 22 aprile 2013, n. 302)
 


Lavorazioni notturne rumorose: il sindaco può sospendere l’attività dello stabilimento – fino a quando l’azienda non avrà realizzato gli interventi di insonorizzazione – anche se a lamentarsi delle le emissioni acustiche sia una sola famiglia. A nulla poi rileva la mancata adozione, da parte del Comune, dei piani di zonizzazione acustica 
 
Il Tribunale interviene su una questione che coinvolge, da un lato, i fenomeni di inquinamento acustico derivanti da produzioni industriali, e, dall’altro, il potere dei sindaci di emettere ordinanze extra ordinem, ossia ordinanze adottate per fronteggiare situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile. 
 
Il caso di specie. Un’azienda ricorreva in giudizio per ottenere l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco aveva inibito il funzionamento degli impianti industriali durante le ore notturne (tutti i giorni dalle 20 alle 6 del mattino seguente) fino a quando la medesima società non fosse intervenuta a realizzare «idonee opere mitigative del disturbo acustico». Con il medesimo ricorso l’impresa impugnava inoltre il parere reso dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (A.R.P.A.), territorialmente competente. In particolare, la società ricorrente lamentava che il Comune non potesse legittimamente ricorrere all’esercizio del potere straordinario di cui all’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull’inquinamento acustico»), non avendo ancora il Comune medesimo dato esecuzione agli adempimenti posti a suo carico dall’art. 6 della medesima legge, e, in primo luogo, alla prevista approvazione del cd. piano di zonizzazione acustica (ossia, uno strumento di pianificazione che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona).
 
La soluzione. Il Tribunale emiliano ha respinto il ricorso contro entrambi i richiamati provvedimenti, giudicandone infondati i motivi. Specificamente:
 
ha giudicato legittima l’ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco che sospende l’attività dell’impianto industriale durante le ore notturne, nonostante il Comune non avesse ancora approvato i piani di zonizzazione acustica: la preventiva approvazione di detta pianificazione è necessaria solo riguardo ai c.d. limiti acustici “assoluti” (T.A.R. Toscana, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 39), non rilevando affatto ai fini del superamento dei limiti “differenziali”, ribadisce la sentenza;
altrettanto ingiustificato è stato ritenuto il ricorso dell’impresa contro il parere dell’A.R.P.A. Nel caso di specie è stato peraltro accertato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente che le emissioni sonore prodotte di notte dall’impianto dell’azienda superavano i limiti tollerabili; in particolare, l’A.U.S.L, in riferimento ai rumori generati dallo stabilimento della ricorrente, ha sostenuto che essi contribuivano «all’insorgenza di quei disturbi classificati come effetti extrauditivi che possono interessare l’apparato cardiovascolare, gastroenterico, endocrino, oltre che il sistema nervoso centrale»). Dette emissioni dovevano pertanto cessare fino a quando l’impresa non avesse adottato le opere idonee a contenere dette emissioni. L’accertamento di un fenomeno di inquinamento acustico, come nel caso di specie, è infatti  circostanza sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995 (T.A.R. LOMBARDIA - Milano, sez. IV, 21 settembre 2011, n. 2253. In questo senso si veda anche T.A.R. PUGLIA - Lecce, sez. I, 4 dicembre 2006, n. 5639);
non rileva neppure – prosegue il Tribunale –, come al contrario oppone l’impresa, che a lamentarsi sia stato soltanto un vicino: la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo coinvolga l’intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla Pubblica Amministrazione anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pertanto, ribadisce il Tribunale emiliano, a far scattare la misura interdittiva, che peraltro resta temporanea, è sufficiente l’esposto di una sola famiglia laddove la norma non indica come requisito che le emissioni sonore infastidiscano l’intera collettività né indica parametri quantitativi o dimensionali (T.A.R. PIEMONTE, sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1127; T.A.R. LOMBARDIA - Milano, n. 2253/2011, cit.).

 
Il potere di ordinanza extra ordinem: le ordinanze contingibili ed urgenti. Si parla di potere extra ordinem della Pubblica Amministrazione per quei provvedimenti amministrativi che vengono emanati in deroga al diritto, o meglio:
 
per disciplinare fattispecie non espressamente previste, oppure
in deroga a specifiche norme che prevedono per quelle medesime fattispecie, in condizioni di normalità, una diversa disciplina (T.A.R. CAMPANIA - Napoli, sez. I, 6 marzo 2003, n. 2227).

 
Sono considerate espressione del potere di ordinanza extra ordinem le cd. ordinanze contingibili ed urgenti, «adottabili:
 
sul presupposto della necessità e dell’urgenza del provvedere;
per far fronte ad un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini;
con contenuto discrezionalmente determinabile e non prestabilito dalla legge;
con il potere di incidere derogativamente e sospensivamente sulla legislazione in vigore, con efficacia (tendenzialmente) temporanea» (RAZZANO, Le ordinanze di necessità ed urgenza nell’attuale ordinamento costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 9 ottobre 2008).

 
In particolare, l’art. 54, comma 2, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) – fino alla novella introdotta dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 e quindi nel testo che qui interessa – legittimava il Sindaco ad adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in qualità di ufficiale di Governo, i provvedimenti contingibili e urgenti necessari per eliminare gravi pericoli in grado di minacciare l’incolumità dei cittadini. La giurisprudenza amministrativa ha a tal proposito frequentemente ribadito che «il potere sindacale di emanare l’ordinanza di cui all’art. 54 D.Lgs. 267 del 2000 non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, che non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva e deve essere conseguente ad un’approfondita istruttoria» (T.A.R. CAMPANIA - Napoli, sez. VII, sentenza 4 luglio 2007, n. 6475), «finalizzata all’accertamento della situazione di grave pericolo, concreto ed attuale, per il bene protetto dell’incolumità dei cittadini» (T.A.R. CALABRIA - Catanzaro, sez. II, sentenza 9 ottobre 2006, n. 1128). Non si deve infatti dimenticare che l’elemento di maggiore criticità insito nell’adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti è costituito dal delicato bilanciamento tra la necessità di provvedere con urgenza e quella di far precedere provvedimenti, suscettibili di impattare incisivamente su situazioni giuridiche di privati, da un’adeguata istruttoria.
 
Le ordinanze ex art. 9, legge n. 447/1995 quale specie delle ordinanze contingibili ed urgenti.  Tra i provvedimenti contingibili ed urgenti si includono le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull’inquinamento acustico»), il cui comma 1 stabilisce che «Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco […] con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività». Deve però ribadirsi che il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività trova la propria motivazione nell’impossibilità di adottare, in relazione alla specifica situazione di urgenza, diverse ed adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, alle quali – nel momento in cui risulti accertato il superamento dei valori limite di rumore previsti dalla legge – si deve necessariamente far fronte, anche con misure di carattere temporaneo. Si è infatti affermato che «per il carattere innominato e atipico delle misure stesse, che integrano deroga al generale principio di tipicità degli atti amministrativi e in relazione alla natura straordinaria del potere esercitato nonché al principio di proporzionalità in base al quale il sacrificio imposto al privato non deve andare oltre le esigenze di tutela che si devono garantire nell'immediatezza, i rimedi extra ordinem devono assumere efficacia temporanea» (T.A.R. PUGLIA - Bari, sez. I, 29 settembre 2009, n. 2142). Inoltre, l’utilizzo di tale potere deve specificamente applicarsi quando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. 
 
Il piano di zonizzazione acustica. La legge n. 447/1995 prevede i valori limite di emissione e immissione; questi ultimi vengono distinti in:
 
assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento);
differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l’esclusione della specifica sorgente disturbativa).

 
Il territorio comunale dovrebbe essere dunque diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi. Si parla così di una pianificazione acustica.
 
Tuttavia, per quanto qui rileva, anche nei Comuni privi della zonizzazione acustica resta pienamente efficace il criterio dei valori limite differenziali di immissione – un parametro, peraltro, applicato normalmente dall’A.R.P.A. sull’intero territorio nazionale –, in conformità allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali e di ragionevolezza (T.A.R. PUGLIA - Lecce, n. 5639/2006, cit.). 
 
In definitiva, la mancata adozione del suddetto strumento non impedisce che il Sindaco legittimamente emani un’ordinanza extra ordinem, essendo allo scopo sufficiente l’accertato superamento dei «vigenti limiti acustici – “assoluti” e “differenziali” – delle emissioni promananti dagli impianti della ricorrente» (come da relazione fonometrica dell’ A.R.P.A. acquisita nel caso di specie dal Comune), «nonché del c.d. livello di attenzione dei rumori (comportante un rischio per la salute umana )», come da parere espresso dalla competente A.U.S.L.

Fonte : condominioweb.com

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