martedì 9 luglio 2013

Quando il condominio diventa ciclofobo. Installazione di rastrelliere per le biciclette. Poteri, limiti e divieti.

Quando il condominio diventa ciclofobo. Installazione di rastrelliere per le biciclette. Poteri, limiti e divieti.


09/07/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo (Tribunale di Savona, sentenza del 17 aprile 2013)
 



Il Tribunale di Savona, con sentenza del 17 aprile 2013, torna a occuparsi della distinzione tra interventi di modifica e di innovazione delle parti comuni negli edifici in condominio, affermando che l’installazione, su una porzione di marciapiede condominiale, di due rastrelliere per il posteggio di biciclette, non ostacolanti il transito pedonale dei condomini, rientra nei poteri dell’amministratore, non costituendo innovazione ex art. 1120 c.c., oltre a non integrare la molestia nel possesso ex art. 1170 c.c.
 
La decisione in commento prende le mosse da un procedimento promosso ai sensi dell’art. 703 c.p.c., in cui veniva lamentata la molestia del possesso di parti comuni condominiali ex art. 1170 c.c., derivante dall’installazione, su una porzione di marciapiede condominiale, di due rastrelliere per il parcheggio delle biciclette, su iniziativa dell’amministratore di condominio. Detta installazione, secondo il ricorrente, oltre a limitare illegittimamente il transito pedonale sul marciapiede comune, configurerebbe un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. che, come tale, necessità di apposita autorizzazione dell’assemblea di condominio, deliberata con le maggioranze qualificate richieste dalla legge.
 
Distinzione tra modificazioni e innovazioni 
In ambito condominiale è di fondamentale importanza stabilire se un dato intervento sulle parti comuni costituisca una semplice modificazione o una innovazione. Infatti, dalla distinzione predetta discendono importanti conseguenze giuridiche, atteso che il legislatore subordina la realizzazione di interventi innovativi sulle parti condominiali alla preventiva autorizzazione dell’assemblea, deliberata a maggioranza qualificata, oltre che prevedere il divieto assoluto di porre in essere determinati tipi di innovazioni. 
 
In termini generali, per modifiche s’intendono tutti quegli interventi eseguiti sulle parti comuni per consentire ad alcuni condomini di trarre dal bene comune un’utilità anche maggiore o più intensa di quella tratta da altri condomini, purché, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non ne venga alterata la destinazione comune o compromesso il diritto al pari uso. Entro i limiti predetti, anche l’uso particolare e più intenso delle parti comuni è da considerarsi legittimo e le relative opere possono essere eseguite dal singolo condomino anche senza la specifica autorizzazione dell’assemblea. 
 
Invece le innovazioni comprendono tutte quelle attività sulle parti comuni che comportano aggiunte materiali o mutamenti della destinazione originaria del bene comune, finalizzati al miglioramento o all’uso più comodo o al maggiore rendimento delle cose comuni (art. 1122 c.c.).
 
La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla distinzione in esame, affermando che “la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (Cass. civ. n. 11936/1999). 
 
Ancora, è stato affermato che “in tema di condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. civ. n. 15460/2002).
 
Il caso di specie 
Sulla scorta di tali principi di diritto, il Tribunale di Savona ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso in questione. Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso chiaramente che gli interventi realizzati sulle parti comuni, da un lato, non risultano integrare la molestia nel possesso, in quanto le rastrelliere in questione occupano solo una parte del marciapiede condominiale senza ostacolare il transito pedonale e, dall’altro lato, non costituiscono innovazione ex art. 1120 c.c. ma semplice modificazione finalizzata a un uso più comodo e/o più intenso da parte di alcuni condomini, senza pregiudicare la destinazione comune del marciapiede e senza impedire o limitare il pari uso del bene comune da parte degli altri partecipanti al condomini, in conformità a quanto previsto dall’art. 1102 c.c. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

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