lunedì 15 luglio 2013

Cane che abbaia… morde l’ospite. Quali responsabilità possono essere addebitate al padrone dell’animale?

Cane che abbaia… morde l’ospite. Quali responsabilità possono essere addebitate al padrone dell’animale?

15/07/2013
Avv. Mauro Blonda





Con la modifica dell’art 1138 del codice civile in tema di detenzione di animali in condominio  non basterà solo la diligenza ed il buonsenso del padrone del cane per evitare eventi dannosi 
 
La detenzione di un animale domestico
 
Prendersi cura di un animale è sicuramente un’esperienza gratificante e meritevole di elogi ma comporta oneri e doveri cui spesso è molto importante porre attenzione, per evitare conseguenze spiacevoli se non addirittura pericolose.
 
Non è infrequente, infatti, che i nostri amici a 4 zampe arrechino disturbo a terzi, né rari sono i casi in cui essi provochino anche danni: è quindi importante sapere quali cautele prendere nel momento in cui scegliamo di far entrare nelle nostre famiglie un animale, a seconda anche del tipo di bestiola che scegliamo.
 
Nel caso di cani, in particolare, possiamo ragionevolmente affermare che l’importanza ed il numero delle precauzioni da adottare sono proporzionali alla loro stazza ed indole.
 
Come sempre è comunque buona regola attenersi alle norme che disciplinano la materia, senza dimenticare quelle dettate dal caro vecchio buon senso.
 
Gli obblighi di legge per i proprietari di animali
 
Le norme che devono rispettare i proprietari di cani (l’animale che più frequentemente trova ospitalità nelle nostre famiglie) sono poche e ben note: l’animale deve essere sempre tenuto sotto stretto controllo da parte del suo proprietario o da colui al quale questi lo affidi, e devono essere adottate le precauzioni idonee ad evitare danni e molestie a terzi.
 
Ciò poiché, come recita l’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009, “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.”.
 
Il secondo comma di tale articolo precisa poi che tali obblighi vengono traferiti in capo a chi provvisoriamente si occupi del cane, stabilendo chiaramente che “Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.”.
 
In base a tali principi, ad esempio, venne assolta dal reato di lesioni la proprietaria di un cane che morse un’ospite, venendo invece riconosciuta la penale responsabilità dei coniugi cui ella aveva temporaneamente affidato l’animale (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 18814 del 16/05/2012).
 
La validità dell’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009
 
È pur vero che le norme dettate dall’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009 sono state in vigore sino allo scorso mese di maggio, ma è ragionevole ritenere che saranno riproposte con una nuova legge, come avvenuto già due volte in passato: i principi sancìti dall’Ordinanza in questione, infatti, sono gli stessi introdotti per la prima volta con l’Ordinanza Ministeriale del 12/12/2006 (la cd. Ordinanza Sirchia, dal nome dell’allora Ministro della Salute) e vennero poi trasfuse nella successiva Ordinanza Ministeriale 14/01/2008, per poi essere riproposte ancora con la citata Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, i cui termini di validità, prorogati di due anni con Ordinanza Ministeriale del 22/03/2011, sono come detto ora scaduti.
 
Il contenuto dell’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009
 
Ma cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale del 2009 (e prima ancora quelle del 2006 e del 2008)?
 
Affianco ai principi generali (obbligo di custodia del cane da parte del proprietario o del suo temporaneo custode) vengono prescritti i comportamenti e le cautele da adottare per prevenire danni e lesioni a terze persone. In particolare l’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza impone di:
 
utilizzare sempre un guinzaglio (di una lunghezza massimo di 1,5 metri);
portare con sé una museruola, da usare in caso di rischi per l’altrui incolumità o su richiesta delle autorità;
affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

 
Come si vede sono norme di carattere generale, accomunate dal concetto di prudenza, atteggiamento che va serbato sin dal momento dell’acquisto di un animale da affezione.
 
Le conseguenze della violazione delle norme di prudenza.
 
In caso di comportamento negligente da parte del proprietario/custode dell’animale, ossia di violazione delle norme che ne impongono il costante controllo, il suo detentore risponderà delle lesioni da questo eventualmente provocate a terzi.
 
Questo è quanto si desume dall’art. 2052 cod. civ., che pone una presunzione di responsabilità in capo al detentore di un animale in relazione ai danni eventualmente da questo arrecati, salva la dimostrazione del caso fortuito. In sostanza ove un animale provochi danni o lesioni a terzi, si presume che ciò sia accaduto per negligenza del suo proprietario/custode: sarà poi questi, ove accertato il nesso “causa-effetto” tra l’aggressione da parte dell’animale e le lesioni patite dai terzi, a dover dimostrare di essersi attenuto alle regole di prudenza e che ciononostante l’evento lesivo si è comunque prodotto, per cause evidentemente fortuite (e quindi senza sue colpe).
 
L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione
 
Il Supremo Collegio ha più volte confermato questo principio giuridico, esponendo così i proprietari alla non semplice prova, in caso di aggressione da parte dei loro animali, di aver fatto tutto il possibile (e soprattutto tutto quanto imposto non solo dalle norme vigenti, ma anche dal buonsenso) per evitare l’evento.
 
Così, decidendo un caso di aggressione di un cane avvenuta durante una festa in casa, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità del proprietario del cane anche se questo aveva morso colui il quale gli aveva (inavvertitamente) schiacciato la coda, escludendo in simili ipotesi il caso fortuito dal momento che “l’animale non è stato custodito in un luogo non accessibile agli ospiti, quanto meno, non è stato munito di museruola” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 23352 del 30/05/2013). Nessun caso fortuito, quindi, dovendosi porre rilievo innanzitutto sull’eventuale inosservanza da parte del custode delle regole generali di prudenza: ove, come nel caso in esame, tali norme non siano state osservate (il cane era infatti libero tra gli ospiti, privo di museruola), nessun pregio hanno le cause dell’aggressione, che sarebbe stata evitata se le norme fossero state rispettate.
 
Il caso fortuito, invece, come elemento di esclusione della responsabilità per il proprietario, entra in gioco qualora l’evento si sia verificato nonostante l’osservanza delle norme.
 
Bisogna quindi prestare attenzione quando, pur all’interno di una privata dimora, siano presenti un animale e terze persone, tanto più quanto maggiori sono le dimensioni dell’animale e/o la sua offensività: in tali casi, se si vuole evitare di andare incontro a spiacevoli (e costose) conseguenze, sarà bene osservare le regole di prudenza previste dalle norme e, in ogni caso, quelle dettate dal buon senso.
 
In questo link ulteriori approfondimenti sulle novità introdotte dalla riforma in tema di detenzione sugli animali 
 
Fonte : CondominioWeb.com

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