giovedì 25 luglio 2013

Contratto di locazione stipulato da un solo comproprietario. E l’altro?

Contratto di locazione stipulato da un solo comproprietario. E l’altro?

giovedì 25 luglio 2013
           
Il proprietario non locatore può esigere dal conduttore la quota di canone corrispondente alla propria quota di proprietà

Segui il nostro sito www.prospettivecasa.com troverai interessanti proposte immobiliari . 



Cosa succede quando un immobile oggetto di comproprietà viene concesso in locazione a un conduttore attraverso un contratto stipulato da uno solo dei comproprietari? Per rispondere a tale domanda, risulta molto importante lasentenza della Cassazione n. 11136 del 4 luglio 2012, con cui le Sezioni Unite hanno affermato che la locazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione dell’istituto della gestione di affari ed è pertanto soggetta alle regole proprie di tale istituto, tra le quali l’art. 2032 c.c. secondo cui la ratifica dell’interessato produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato.
Nel caso di gestione non rappresentativa, spiega il mensile Confedilizia Notizie, ne consegue che il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e quindi (ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c.) esigere dal conduttore la quota dei canoni corrispondente alla sua quota di proprietà indivisa.
Si sottolinea inoltre che, secondo la Corte, il comproprietario non locatore non potrà invece esperire altre azioni derivanti dal contratto, essendo la facoltà del mandatario di sostituirsi al mandante limitata dall’art. 1705, comma 2, c.c. alla sola attività di riscossione dei crediti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario.

Nessun commento:

Posta un commento

KIZOA Movie Maker q9x618jf