venerdì 5 luglio 2013

Ottenere la sospensione del mutuo è possibile per legge: ecco come

Ottenere la sospensione del mutuo è possibile per legge: ecco come

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Il Fondo Solidarietà del Ministero dell’Economia, a sostegno per il rimborso del finanziamento prima casa, è operativo


Molti lettori e tantissimi cittadini non sono informati ma il Fondo di Solidarietà del Ministero dell'Economia, istituito per sostenere le famiglie nel pagamento del mutuo per la prima casa, è stato nuovamente reso operativo ed è possibile produrre istanza.
Il comunicato stampa n. 56 18.04.13, infatti, ha confermato che quanto disposto dal Ministero dell'Economia è stato pubblicato in G. U. assieme alle norme di regolamentazione. Il Fondo (istituito dalla fine del 2010) a seguito del rifinanziamento di ulteriori 20 milioni di euro disposto col Decreto "Salva Italia" è operativo a tutti gli effetti. In termini meno burocratici sostanzialmente quanti facciano richiesta possono ottenere la sospensione fino a 18 mesi del pagamento della rata complessiva del debito contratto per l'acquisto dell'abitazione principale.
Per poter dare chance alle richieste, inoltrando la debita domanda, bisogna ricordare che la sospensione è applicabile solo ai mutui di importo inferiore a 250.000 euro, con un ammortamento iniziato da almeno un anno, e con un valore ISEE (indicatore della situaz. econ. equiv.) del titolare non superiore alla soglia dei 30.000 euro di reddito.
Come secondo requisito dopo la stipula del mutuo e nei 3 anni antecedenti l'istanza di ammissione al beneficio del Fondo, il mutuatario deve ricadere in almeno uno dei seguenti eventi:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato con conseguente stato di disoccupazione, ad esclusione della risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni non per giusta causa.
  • cessazione dei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3 del C. P. C. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di collaborazione concretizzabili in prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad esclusione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale p.g. c.a, di recesso del lavoratore non p.r g. c. con attualità dello stato di disoccupato;
  • morte o riconoscimento di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, c. 3, della Legge n. 104/1992), oppure di invalidità civile non inferiore all'80%.
La sospensione non implica commissioni o spese istruttoria e non richiede il rilascio di garanzie aggiuntive; la domanda può riguardare anche mutui che hanno già goduto di differenti misure di sospensione, a condizione che quest'ultima non abbia superato i 18 mesi.
Cause di non ammissibilità sono: ritardo nei pagamenti – al momento di inoltro della domanda – superiore a 90 giorni consecutivi, la risoluzione del contratto, procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; godimento di agevolazioni pubbliche;  presenza di un'assicurazione che copra il rischio con elencazione dei predetti eventi, purché essa assicuri il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo sospensivo.
Basta perciò la sussistenza, di una sola ,delle menzionate circostanze per impedire la concessione dell'aiuto.
Le domande possono essere inoltrate utilizzando la modulistica disponibile e scaricabile sul sito del Ministero dell'Economia (www.mef.gov.it) e della CONSAP S.p.A. (www.consap.it).
Fonte : SuperMoney

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