martedì 23 luglio 2013

Deleghe in eccesso: come comportarsi se si verifica che un condomino ne ha prese più del consentito?

Deleghe in eccesso: come comportarsi se si verifica che un condomino ne ha prese più del consentito?

23/07/2013
di Alessandro Gallucci 

                         





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La legge di “riforma del condominio” ha introdotto il così detto divieto d’incetta di deleghe a partecipare all’assemblea condominiale.


Recita il primo comma dell’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile:

Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

nsomma il divieto d’incetta di deleghe non è assoluto, vale solo per determinati condomini (quelli con almeno 21 partecipanti) ma qualcosa in più è stata fatta rispetto alla precedente legge che, nella sostanza, demandava il tutto alle norme contenute nel regolamento di condominio  (che comunque non dovevano occuparsi obbligatoriamente di questo aspetto).

Un esempio chiarirà la portata della norma.

Condominio Alfa. Partecipanti 25. 

Un singolo condomino non potrà rappresentare più di un quinto dei suoi vicini quindi e del valore proporzionale dell’edificio. Insomma un condomino potrà avere al massimo 5 deleghe di 5 condomini che non devono rappresentare più di 200 millesimi.

A questo punto è utile comprendere che cosa accade se si eccede dai limiti indicati.
La prima ipotesi è che l’anomalia emerga nel corso dell’assemblea. È, infatti, preciso compito del presidente dell’assise verificarne la corretta costituzione. Quindi, nella sostanza, il presidente dovrà verificare che ogni condomino che abbia deleghe non ne abbia in misura superiore a quelle prescritte dalla legge (ciò sempre se i condomini hanno più di 21 partecipanti). E se si scopre che è così?

Il presidente deve dichiarare che tutte le deleghe non sono valide? Oppure esiste un criterio di scelta? Ad avviso di chi scrive molto dipende da come è rilasciata la delega. In sostanza è bene che il “pezzo di carta” con l’autorizzazione a partecipare sia datato in modo che si possano escludere dal computo quelle deleghe concesse dopo. E se ci sono più deleghe con la medesima data e senza orario o più deleghe senza alcun riferimento temporale? A questo punto il presidente dovrebbe escluderle tutte perché non può preferire la partecipazione di un condomino piuttosto che di un altro, magari privilegiando millesimi o indicazioni di voto.

Che cosa accade, invece, se il presidente dell’assise non si rende conto dell’eccesso di deleghe in capo ad un solo condomino? In tal caso la deliberazione dev’essere considerata annullabile. Non lo dice espressamente la legge, ma non v’è dubbio che debba ancora considerarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo le quali “sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”.

Come tali gli assenti, i dissenzienti gli astenuti potranno impugnarle nei modi e nei termini di cui all’art. 1137 c.c. 

Fonte : CondominioWeb.com


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