mercoledì 3 luglio 2013

Le tende da sole e la grondaia per lo scolo delle acque piovane quando possono considerarsi opere abusive?

Le tende da sole e la grondaia per lo scolo delle acque piovane quando possono considerarsi opere abusive?

03/07/2013
di Angelo Pesce 




Le tende da sole per condomini rappresentano una scelta di elevato valore estetico: uno dei fenomeni meno belli da osservare nel panorama urbano, infatti, è quello di edifici dotati di vistosi tendaggi esterni di colori e tipologie differenti, che creano spesso dissonanze nel loro complesso,  con l’aspetto generale dell’immobile. Laddove non sia presente un piano condominiale comune per l’installazione dei tendaggi esterni, è normale che ogni singolo condomino proceda liberamente secondo i propri gusti e le proprie preferenze estetiche.
 
Occhio ai regolamenti 
Tuttavia, prima di installare una tenda da sole, sarebbe opportuno verificare se il Comune in cui si trova l’immobile abbia emanato regolamenti specifici, soprattutto in riferimento agli edifici di rilevanza storico/artistica, e consultare comunque anche il regolamento di condominio, interpellando eventualmente anche l’amministratore. Nei condomini più datati il regolamento approvato di solito non prevede l’ipotesi d’installazione delle tende, al contrario di quanto non accada nei palazzi di recente costruzione nei quali vigono solitamente limiti espliciti su colori e modelli delle tende esterne per salvaguardare l’uniformità della facciata e con essa il decoro architettonico dell’edificio.

 
Ricordiamo che un altro aspetto da valutare concerne l’installazione di tende da sole che necessitano di essere agganciate al balcone: in tal caso, se è necessario fissarle al sottobalcone dell’appartamento sovrastante, occorre il permesso del relativo proprietario, diversamente da quanto accade per le terrazze incassate ove non è obbligatorio chiedere l’autorizzazione.
 
Un recente pronuncia in argomento
Tuttavia, una recente sentenza del TAR Lombardia, sez. I di Brescia, la n. 468 del 16 maggio 2013, fa riferimento ad un ulteriore vincolo presunto al quale la tenda da sole dovrebbe essere soggetta: un permesso preventivo all’installazione rilasciata dal Comune. Nel dettaglio, la sentenza condanna il Comune ad annullare l’ordinanza per lo smantellamento della tenda da sole installata da un condomino a servizio della propria unità immobiliare, considerandola un abuso edilizio.
È importante sottolineare che la tenda sole è struttura amovibile nell’immediato e avvolgibile in sé, cioè una copertura oggettivamente precaria e di carattere occasionale che non comporta alcun aumento volumetrico di aspetto tridimensionale e stabile; non è altro che una pertinenza di utilità della struttura principale che non necessita di alcun permesso preventivo all’installazione.
 
La sentenza, però, ritiene illegittima l’ordinanza del Comune anche per la richiesta di rimozione di una grondaia posizionata dallo stesso condomino atta a favorire lo scolo delle acque piovane ed evitare, quindi, infiltrazioni ed umidità alla propria unità immobiliare.
 
La caratteristiche tecniche della grondaia
Analizziamo in breve le caratteristiche e le funzioni di una grondaia. Le grondaie, così come i pluviali, svolgono l’importante funzione di raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, permettendo il corretto deflusso verso la rete fognaria o direttamente nel terreno, senza compromettere le facciate da eventuali infiltrazioni. Tale sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna di un edificio, che ne comporterebbe il deterioramento, oltre che consistenti danni estetici di varia natura.
Senza costruire un idoneo sistema di raccolta, infatti, l'acqua scivolerebbe lungo le pareti, trascinando con sé detriti di ogni genere ed anche agenti fisici e chimici potenzialmente aggressivi, generando chiazze e striature molto visibili e provocando a lungo termine un'azione di danneggiamento e degrado per le finiture esterne, e talvolta anche la penetrazione dell'acqua in locali interni, attraverso i serramenti.
 
Ed è proprio questa la motivazione addotta dal TAR: la grondaia, essendo destinata a preservare l’unità immobiliare di proprietà, dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acqua piovana, nonché dalla relativa formazione di umidità, risulta strumento di sostanziale manutenzione tesa a contrastare le problematiche di cui sopra. In ragione di ciò non può essere considerata opera abusiva. Tutt’al più, essendo stata posizionata dal proprietario a fregio della finestra di un appartamento altrui, probabilmente causa scatenante della controversia, quest’ultimo potrebbe adire le vie legali rivolgendosi ad un giudice civile per la rimozione. 
 
Fonte : CondominioWeb.com

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