lunedì 15 aprile 2013

Il mancato aggiornamento della posizione entro il 12 maggio «congela» gli agenti immobiliari in attività


Il mancato aggiornamento della posizione entro il 12 maggio «congela» gli agenti immobiliari in attività

  • 4 aprile 2013
di Michela Finizio
Si stima siano circa 50mila gli agenti immobiliari in attività, tra titolari di agenzie e collaboratori, che entro il 12 maggio devono aggiornare la loro posizione presso il Registro delle imprese. In ballo c'è la loro possibilità di continuare a esercitare. Secondo le stime delle principali associazioni di categoria, circa l'80% di loro deve ancora provvedere alla pratica telematica introdotta dal ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 26 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.10) il 13 gennaio 2012. Come riportato su Casa24 Plus del 28 marzo scorso, la procedura di aggiornamento è ancora troppo confusa: ogni Camera di Commercio viaggia per conto suo e alcune incongruenze nel software hanno rallentato l'iter.Come precisa Fiaip, «chi non effettua l'aggiornamento entro il 12 maggio, non perderà i requisiti e tantomeno dovrà rifare l'esame»: in base a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011, chi risulterà inadempiente non potrà esercitare l'attività sin tanto che non presenterà una nuova Scia (segnalazione certificata di inizio attività). A quel punto, infatti, l'impresa dovrà praticamente "riaprire", presentando una nuova denuncia di inizio attività, con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere. «Non dovrà essere svolto nuovamente tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell'esame, ndr), ad eccezione – secondo alcune Camere di Commercio - dei casi in cui si era ottenuta l'iscrizione a ruolo prima della riforma dell'art. 18 della legge 57/2001 che ha introdotto l'obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell'esame abilitativo». Alcune Camere, infatti, ritengono che dovranno rifare l'iter gli iscritti al ruolo in base del solo titolo di studio, conformemente alla precedente normativa, che finora non hanno esercitato. Viste le difformità interpretative, però, si attende una circolare del ministero. Sul territorio, nel frattempo, si cerca di accelerare per l'ultimo rush finale. La Camera di commercio di Milano, attraverso Infocamere, ha sensibilizzato il ministero per valutare l'ipotesi di una proroga del termine. Intanto si procede in ordine sparso: alcune Camere assicurano che le pratiche saranno soggette a verifica entro 60 giorni dall'invio telematico, come accade per la Scia, altre invece considerano l'aggiornamento una procedura light, non soggetta al controlli (o solamente a campione); c'è chi chiede di allegare i formulari contestualmente, chi autorizza che possano essere allegati in un secondo momento (anche se Fiaip assicura che non sia necessario, se non si apportano modifiche a quelli precedentemente utilizzati); e così via.Sono chiamate ad adempiere all'obbligo normativo tutte le imprese di mediazione «attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto ministeriale (maggio dell'anno scorso, ndr), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese». Il rischio, quindi, è che le agenzie immobiliari inadempienti debbano chiudere le serrande e che gli agenti che vi lavorano non possano esercitare. Senza, però, perdere i requisiti professionali individuali, acquisiti in passato tramite esame di abilitazione, che rimarrebbero «congelati» fino a nuova "riattivazione" dell'impresa.
A Milano - dove le procedure sono state modificate la settimana scorsa, come riportato da Casa24 Plus - si è deciso di porre rimedio ai ritardi: dal 27 marzo per gli aggiornamenti delle posizioni può utilizzare la firma digitale non solo l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa, ma anche il commercialista o un altro intermediario delegato con procura speciale (associazioni di categoria o agenzie disbrigo pratiche). L'imprenditore è così sgravato dalla necessità immediata di acquistare la firma digitale (32 euro, ad eccezione del primo rilascio che è gratis), un costo si aggiunge al diritto di segreteria cui è soggetta la pratica (18 euro per le imprese individuali, 30 euro per le società). «Ormai è una prassi consolidata – afferma Gianfranco Vanzelli, dirigente della Camera di commercio di Milano – supportata dalla normativa. Il ritardo, a due mesi dalla scadenza, ha reso opportune scelte di semplificazione amministrativa come questa». Come previsto dal decreto ministeriale, inoltre, l'ufficio del Registro deve rilasciare «la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia», ma a Milano i tesserini non sono ancora pronti: «Entro giugno saremo in grado di rilasciare quelli conformi al nuovo facs simile ministeriale – aggiunge Vanzelli – ma dobbiamo prima chiarire se la pratica sia soggetta ad imposta di bollo o meno, e se va riscossa online. Inoltre il diritto di segreteria per il rilascio sarà pari a 25 euro». Nel frattempo il consumatore può accertare l'iscrizione dell'agente sul sito di Osmi-Borsa immobiliare è possibile consultare l'elenco dei mediatori iscritti nell'ex ruolo.
Dopo il 12 maggio, il mancato aggiornamento della posizione comporta «inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese». «Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività». La Camera di Commercio di Milano fa sapere: «Notificheremo il mancato adempimento all'impresa, si cercherà di sollecitare la pratica con un invito ulteriore, altrimenti bisogherà procedere con un atto formale di inibizione all'attività economica».
Fonte : Casa24plus

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