venerdì 21 giugno 2013

Se l’amministratore non presenta i conti delle gestione, i condomini possono chiederne la revoca

Se l’amministratore non presenta i conti delle gestione, i condomini possono chiederne la revoca

21-06-2013
di Alessandro Gallucci 



L’amministratore di condominio, al termine di ogni anno, deve presentare il conto della propria gestione.
 
Se non lo fa per due anni può essere soggetto a revoca da parte dell’Autorità Giudiziaria su ricorso di ciascun condomino.
 
Per le nomine effettuate a partire dal 18 giugno, data di entrata in vigore della “riforma”, la revoca giudiziale potrà essere richiesta dopo appena 180 giorni dal termine dell’anno di gestione.
 
La legge n. 220/2012, infatti, modificando gli artt. 1129-1130 c.c., ha stabilito che l’amministratore deve rendere il conto della propria gestione ogni anno (qui nessuna novità) e che se non convoca l’assemblea ordinaria annuale entro 180 giorni dalla chiusura della gestione è soggetto a procedimento di revoca giudiziaria.
 
In questo contesto, come si suole dire, di fatto e di diritto attuale e che sarà, leggendo la domanda che c’è stata rivolta da un lettore, viene da pensare  la fantasia umana non ha limiti.
 
Vediamo perché.
 
Nel mio condominio l'amministratore, anch'egli condomino, ha il mandato scaduto da due anni e che non presenta il rendiconto sempre da 2 anni. Nell' ultima assemblea condominiale s’è deliberato sul seguente ordine del giorno:
 
Dimissioni Amministratore
Nomina Amministratore

 
Altro
 
Quindi l'amministratore s’è dimesso s’è fatto votare e continua a non rendere conto della sua gestione, con il "consenso" dell'intero condominio tranne io e qualcun altro.
 
Ho letto da qualche parte che Lui doveva prima rendere conto del consuntivo 2011 2012 e poi dimettersi, me lo confermate?
 
Insomma quest’amministratore ha pensato bene di farsi confermare alla guida del condominio, quindi sostanzialmente a vedere rinnovato il contratto di mandato, senza rendere conto della propria gestione.
 
Una mossa che ad un primo esame può sembrare furba ma che, in realtà, ha la stessa efficacia illusoria di un numero mal riuscito ad un prestigiatore scarso.
 
La spiegazione di questa presa di posizione sta nell’articolo 1129 c.c. Una precisazione pare obbligatoria; anche la nuova nomina è avvenuta prima del 18 giugno 2013 e quindi fino alla conferma o nuova nomina di questo amministratore, varranno le regole dettate dall’art. 1129 c.c. vecchia formulazione.
 
In primo luogo se il mandato dell’amministratore è scaduto, non ha alcun senso scrivere nell’ordine del giorno “dimissioni amministratore”; egli al termine dell’incarico, quindi al finire dell’anno di gestione, decade ex lege dal suo incarico e prosegue in prorogatio. Le dimissioni, invece, sono un atto volontario ma nulla hanno a che vedere con questo caso.
 
In secondo luogo, l’assemblea può confermare un amministratore anno per anno per l’eternità ma c’è un punto ineludibile e che né prima né dopo l’entrata in vigore della riforma cambierà: l’obbligo di presentazione del rendiconto.
 
In particolare fino al 18 giugno e dopo questa data per tutte quelle nomina avvenute prima, l’amministratore è soggetto a revoca giudiziaria su ricorso di ciascun condomino “se per due anni non ha reso il conto della sua gestione”
 
Chiaramente con la prima nuova nomina o conferma avvenuta dopo il 18 giugno si inizieranno ad applicare le nuove norme e quindi il termine di presentazione del rendiconto, al fine della revoca giudiziaria, non sarà più di 2 anni ma, come detto prima, di 180 giorni.
 
In buona sostanza per rispondere al nostro lettore possiamo dirgli con certezza che la mossa del suo amministratore vale come il 2 di bastoni a briscola: lei, nonostante la conferma, stante la mancata presentazione dei conti, può agire giudizialmente per ottenerne la revoca. Con un vantaggio: siccome questa revoca non potrà avvenire se non dopo il 18 giugno, ad essa si applicherà il nuovo art. 1129 c.c. e quindi l’amministratore revocato non potrà più essere incaricato di gestire la sua compagine.

Fonte : condominioweb.com

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