lunedì 24 giugno 2013

Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico è una “attività economica”. Legittimo richiedere la detrazione dell’Iva pagata a monte

Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico è una “attività economica”. Legittimo richiedere la detrazione dell’Iva pagata a monte

24/06/2013
di Ivan Meo 




(Sentenza della Corte di Giustizia europea, 20 giugno 2013, causa C-219/1)
 
La decisione emessa dalla Corte di giustizia europea, potrebbe avere un impatto anche  in Italia, visto le recenti disposizioni contenute dalla Riforma del condominio. Anche se, in base alla normativa interna, è difficile prevedere un particolare obbligo a carico del privato.
 
L’origine della controversia.
Il proprietario di una abitazione privata installa sul tetto dei pannelli solari al fine di produrre energia elettrica. Non avendo la possibilità di immagazzinarla conclude, con un fornitore di energia elettrica, un contratto per la cessione che permette al proprietario medesimo, di assicurarsi costantemente un rifornimento energetico. Il proprietario, svolge mediante questo accordo, una attività economica, e per tali motivi richiede il rimborso dell’Iva che ha versato, a monte, sul suo impianto. Il tribunale amministrativo austriaco non avalla tale interpretazione e rimette la questione alla Corte europea e chiede se “in base al diritto dell’Unione europea, lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o accanto a un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete verso un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientri nella nozione di “attività economiche”.
 
Cosa si intende per “attività economica”? 
La questione è di natura eminentemente interpretativa visto che è necessario determinare preliminarmente il significato “introiti” e  di “attività economica”  da cui poi scaturisce il concetto di introiti. Per introiti, si deve intendere, secondo la Corte, la remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata. Nel caso di specie se l’energia elettrica prodotta dall’impianto installato sulla casa viene immessa nella rete a fronte di una remunerazione. Se introiti prodotti hanno carattere di stabilità ben si può parlare di “attività economica”. Ne consegue che, per considerare che lo sfruttamento di un bene avvenga al fine di ricavarne introiti, è irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti. A tale proposito è irrilevante che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto sia sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche. Può quindi considerarsi “attività economica” vendere a una compagnia di distribuzione l’elettricità prodotta dai pannelli sul tetto anche se risulta insufficiente al fabbisogno della casa.
 
Inoltre secondo la logica del sistema dell’Iva, il soggetto passivo può detrarre l’Iva che ha gravato a monte sui beni o sui servizi da lui impiegati per le sue operazioni soggette ad imposta nella misura in cui beni o servizi sono impiegati ai fini di operazioni imponibili a valle. Quindi la detrazione dell’imposta che ha gravato su di essi a monte è necessaria per evitare una doppia imposizione.
 
Le conclusioni della Corte.
Si può ottenere il diritto a detrarre l’Iva pagata a monte il proprietario dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto della sua abitazione ma connesso alla rete. Tale diritto sorge se i pannelli sono sfruttati per ricavarne introiti che hanno carattere di stabilità, come avviene nel caso in cui tutta l’energia prodotta dall’impianto domestico, che pure è inferiore proprio fabbisogno della casa, è ceduta una compagnia elettrica e remunerata al prezzo di mercato con assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. 
 
Un caso italiano. In Italia, un problema quasi analogo, è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate che ha affermato, con risoluzione  84/E,  che i proventi che derivano da un impianto fotovoltaico condominiale possono essere soggetti a tassazione.  Con questa risoluzione il principio affermato è il seguente: la vendita di energia da fotovoltaico può configurasi reddito d'impresa per i condòmini, in quanto la cessione di energia elettrica,  dietro compenso, derivante dall’accordo tra i proprietari dello stabile, individua l’esistenza di una società di fatto tra gli aderenti all’iniziativa. Per tali motivi è configurabile il condominio come soggetto commerciale e deve quindi emettere fattura al Gestore per l'elettricità immessa in rete; il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4% ed ai fini Iva, la società tra i condòmini si manifesta come autonomo soggetto d'imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
 
Le conseguenze che si potrebbero verificare.Il caso analizzato dalla Corte europea non avrà una incidenza diretta in Italia, purché la produzione e vendita di energia non venga svolta nell'ambito di una attività avente i caratteri della abitualità e professionalità.  In quest’ultimo caso invece ci sarebbe il rischio che l'agenzia delle Entrate potrebbe richiedere l'apertura della partita Iva. Ma si tratta, per ora, solo di una ipotesi remota. Altrettanto marginale potrebbe essere l'ipotesi che un privato chieda, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia Ue, l'apertura di una partita Iva allo scopo di detrarre l'imposta versata per l'acquisto dei pannelli. Andrebbe fatta a priori un analisi tra costi/benefici. Ad oggi, il nostro ordinamento prevede che i redditi derivanti da impianto fotovoltaico rientrano tra i redditi diversi ex articolo 67 del Tuir e quindi, per le persone fisiche, non si prevede alcuna necessità di apertura della partita Iva.

Fonte : condominioweb

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