martedì 25 giugno 2013

Piantatela. Nessuno si potrà opporre.

Piantatela. Nessuno si potrà opporre.

25/06/2013
di Ivan Meo e Angelo Pesce



(Cassazione sentenza n. 15552 del 20 giugno 2013)
 
I condòmini che mettono sul balcone delle grate di legno per i rampicanti non sono tenuti, su richiesta del condominio, che rivendica la violazione del  decoro architettonico a togliere in quanto i pannelli ornamentali non alterano l’euritmia dei fabbricati.
 
L’alibi dell’estetica
In condominio, si sa ogni motivo è buono per litigare. Anche se uno dei nostri vicini ha il “pollice verde” può essere oggetto di dispetti e lotte intestine. Ne sanno qualcosa i proprietari di un balcone, sito in un appartamento condominale, che decidono di installarvi su di esso delle grate di legno per le loro piante rampicanti. Ma si sono dovuti scontrare contro la richiesta  del condominio che rivendicava l’alterazione del decoro architettonico, a prescindere da quanto afferma il regolamento che vietava di infiggere ferri, chiodi e ganci di notevoli dimensioni sui muri interni di confine e di modificare, con apposizione di tende da sole, l’aspetto estetico dei balconi. Quindi via i graticci dal balcone.
 
Tutta colpa dell’amministratore
Ad avviso dell’amministratore di condominio le griglie installate sul balcone rovinavano il decoro architettonico dello stabile composto da diversi balconi contigui. La domanda veniva accolta dal Tribunale, ma in secondo grado, la Corte d’Appello, decide di ribaltare il precedete verdetto emesso. Si procede quindi: si va in Cassazione.
 
Un dato oggettivo
Partiamo da un dato di fatto: ai sensi dell’articolo 1120, n.4 del codice civile, anche a prescindere dal grado di visibilità delle eventuali innovazioni, in relazione ai diversi punti di osservazione dell’edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate, sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico del fabbricato (Cassazione 851/2007). Sul concetto di decoro architettonico, è stato recentemente precisato dalla Cassazione (sent. n. 1286/2010), che “il decoro deve essere inteso quale estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia”. Inoltre, in questa decisione la S. C. ha anche chiarito che il decoro architettonico deve essere valutato "con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l’immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull’intero stabile) e non rispetto all’impatto con l’ambiente circostante". Come conseguenza al principio affermato, la Cassazione precisa che il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che un’alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato (Cass. 22 agosto 2003, n. 12343).
 
I limiti del regolamento
Il regolamento di condominio può contenere limiti più severi. Sotto tale profilo, limiti più severi possono essere contenuti in un regolamento di condominio di natura contrattuale, che ben può prevedere norme che, attribuendo un significato più rigoroso al concetto di decoro architettonico, vietano qualsiasi cambiamento della facciata e dell’aspetto generale dell’edificio rispetto a quello esistente al momento della sua costruzione. Recentemente la Cassazione (sent. n. 14626/2010) ha ribadito che le norme del regolamento di condominio di natura contrattuale possono derogare o comunque integrare la disciplina legale. Deve, quindi, ritenersi che qualora una norma del regolamento di condominio vieti le innovazioni che modifichino l’architettura, l’estetica o la simmetria del fabbricato, essa non solo contribuisce a definire la nozione di decoro architettonico formulata dall’art. 1120 c.c., ma recepisce anche un autonomo valore, dandone una definizione più rigorosa.
 
Il caso di specie
La struttura che è stata apposta dai condomini sul loro balcone consisteva in una grata di sottili asticelle di legno a riquadri molto larghi, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante e che essa, proprio per la sua fattura e consistenza, non provocava alcun danno all’estetica dell’edificio atteso che non ne interrompeva la continuità delle linee dei balconi, che ne rappresentava proprio la principale caratteristica architettonica, tenuto anche conto che il balcone dei convenuti affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio, ove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura, e che altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti.
 
In un precedete analogo lo stesso ente giudicate ha precisato che per quanto concerne l’eventuale posizionamento di graticci in legno o plastica per sostenere piante rampicanti, la stessa parimenti non potrà ritenersi vietata a meno che detti manufatti, anche se non costruiti in muratura, siano idonei a trasformare in modo durevole l’area coperta (Cassazione, sezione III, sentenza 9777 del 3 novembre 1981).
 
Conclusioni 
Il condominio non può pretendere la rimozione dei graticci sul balcone, in quanto i pannelli ornamentali non deturpano l’armonia architettonica dei fabbricati, quindi non può considerarsi come innovazione vietata. Per tali motivi viene respinta la richiesta, da parte del Condominio, di rimozione dell’opera stessa, anche se già disposta in primo grado.
 
Breve scheda tecnica sul graticcio per rampicanti 


 

 
Da un punto di vista prettamente tecnico, il graticcio per rampicanti è identificato come una costruzione artificiale, disponibile in diversi materiali, che presenta una struttura reticolare ideale per il sostegno di piante rampicanti. Viene solitamente impiegato per costituire vere e proprie “pareti verdi” atte a proteggere l’area retrostante da sguardi indiscreti o per celare zone scarse esteticamente o, ancora per creare macchie di colore in facciata e zone di ombreggiamento sui muri proteggendo l’interno da sbalzi di temperatura, mantenendo fresco soprattutto in estate. Risultano strutture che non richiedono particolari accorgimenti tecnici in quanto sono semplici supporti verticali (a volte anche obliqui) fissati con opportuni sistemi. Di solito sono in legno o metallo (anche se in commercio vi sono anche quelli in pvc) e, a seconda del materiale, rispondono a determinate caratteristiche. La scelta è condizionata anche dalla tipologia del rampicante che, se particolarmente pesante, richiede un supporto più robusto (metallo o legno). Anche la dimensione e la forma dei riquadri del graticciato è molto importante ai fini della scelta: in commercio si possono trovare strutture con una griglia quadrata, a rombo o rettangolare. In genere si preferiscono i graticciati rombici per garantire una migliore copertura da parte del rampicante, che è in grado di “riempire” meglio gli spazi vuoti.

Fonte : condominioweb.com

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