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Monza, 26 giugno 2013
Nuovi importi dell’imposta di bollo – L. 71/2013
La
Legge n. 71/2013 (pubblicata sulla G.U. di
ieri), di conversione del D.L. n. 43/2013, ha introdotto il nuovo art. 7-bis,
comma 3, il quale prevede che a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite
in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate,
rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
Le
novità legate ai nuovi importi dell’imposta di bollo producono il loro effetto
a decorrere dal 26 giugno 2013. Conseguentemente le nuove misure dell’imposta
di bollo a decorrere da tale data
passano a euro 2,00 (fino al 25 giugno 2013 pari a euro 1,81) e a euro 16,00
(fino al 25 giugno 2013 pari a euro 14,62).
Si precisa che gli
aumenti previsti per l’imposta di bollo colpiscono esclusivamente gli atti
formati a decorrere dal 26 giugno 2013; invece, risultano estranei agli aumenti
gli atti stipulati in data anteriore al 26 giugno 2013 anche se,
successivamente a tale data, sono
presentati a pubblici uffici per eseguire particolari formalità (come ad
esempio la registrazione). Sul punto risulta opportuno ricordare che mentre per
gli atti pubblici e per le scritture private autenticate la data di formazione
dell’atto è certa, per le scritture private non autenticate e i contratti
verbali occorre fare riferimento alla data di registrazione.
L’imposta fissa di bollo
che passa da euro 1,81 a
euro 2,00 riguarda:
- le fatture, note e conti non soggetti ad
IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa,
Parte I) e gli estratti conto, lettere e altri documenti di
accreditamento o addebitamento (art.
13, comma 2, della Tariffa, Parte I) di valore superiore a euro 77,47;
- le ricevute e le
lettere commerciali negoziate o presentate per l’incasso presso aziende o
istituti di credito quando la somma non supera euro 129,11 (art. 14 della Tariffa, Parte I).
Si ricorda che in base
all’art. 6 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 sono esenti (quindi, non va applicata)
dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento
di corrispettivi di operazioni
assoggettate ad IVA.
In caso di debenza
l’imposta di bollo va applicata sull’originale
della fattura, del documento o di eventuali copie conformi, mentre sulla copia
per uso interno occorre riportare che “trattasi di copia per uso interno
amministrativo o contabile e che il bollo è stato applicato sull’originale ” (Risoluzione n. 415051 1° febbraio 1973).
L’imposta fissa di bollo
che passa da euro 14,62 a
euro 16,00 interessa numerosi
atti e documenti. In questa sede ci si limita a richiamare quelli maggiormente
di interesse per gli operatori e più nel dettaglio:
- gli atti rogati,
ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e i certificati,
gli estratti di qualunque atto o documento e le copie dichiarate conformi
all’originale rilasciati dagli
stessi (art. 1, comma 1, della Tariffa,
Parte I);
- le scritture private
contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si
creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti
giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a
far prova tra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2, della Tariffa, Parte I);
- le istanze, le
petizioni, i ricorsi e le relative memorie dirette agli organi, anche
collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte I);
- libri sociali,
repertori e registri contabili (art.
16, comma 1, lett. a della Tariffa, Parte I).
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