giovedì 27 giugno 2013

Nuovi importi dell’imposta di bollo – L. 71/2013


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Monza, 26 giugno 2013

 Nuovi importi dell’imposta di bollo – L. 71/2013

La Legge n. 71/2013 (pubblicata sulla G.U. di ieri), di conversione del D.L. n. 43/2013, ha introdotto il nuovo art. 7-bis, comma 3, il quale prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
Le novità legate ai nuovi importi dell’imposta di bollo producono il loro effetto a decorrere dal 26 giugno 2013. Conseguentemente le nuove misure dell’imposta di bollo a decorrere da tale data passano a euro 2,00 (fino al 25 giugno 2013 pari a euro 1,81) e a euro 16,00 (fino al 25 giugno 2013 pari a euro 14,62).
Si precisa che gli aumenti previsti per l’imposta di bollo colpiscono esclusivamente gli atti formati a decorrere dal 26 giugno 2013; invece, risultano estranei agli aumenti gli atti stipulati in data anteriore al 26 giugno 2013 anche se, successivamente a tale data, sono presentati a pubblici uffici per eseguire particolari formalità (come ad esempio la registrazione). Sul punto risulta opportuno ricordare che mentre per gli atti pubblici e per le scritture private autenticate la data di formazione dell’atto è certa, per le scritture private non autenticate e i contratti verbali occorre fare riferimento alla data di registrazione.
L’imposta fissa di bollo che passa da euro 1,81 a euro 2,00 riguarda:
- le fatture, note e conti non soggetti ad IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte I) e gli estratti conto, lettere e altri documenti di accreditamento o addebitamento (art. 13, comma 2, della Tariffa, Parte I) di valore superiore a euro 77,47;
- le ricevute e le lettere commerciali negoziate o presentate per l’incasso presso aziende o istituti di credito quando la somma non supera euro 129,11 (art. 14 della Tariffa, Parte I).
Si ricorda che in base all’art. 6 della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972 sono esenti (quindi, non va applicata) dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
In caso di debenza l’imposta di bollo va applicata sull’originale della fattura, del documento o di eventuali copie conformi, mentre sulla copia per uso interno occorre riportare che “trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile e che il bollo è stato applicato sull’originale” (Risoluzione n. 415051 1° febbraio 1973).
L’imposta fissa di bollo che passa da euro 14,62 a euro 16,00 interessa numerosi atti e documenti. In questa sede ci si limita a richiamare quelli maggiormente di interesse per gli operatori e più nel dettaglio:
- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali e i certificati, gli estratti di qualunque atto o documento e le copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I);
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2, della Tariffa, Parte I);
- le istanze, le petizioni, i ricorsi e le relative memorie dirette agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili (art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte I);
- libri sociali, repertori e registri contabili (art. 16, comma 1, lett. a della Tariffa, Parte I).



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