mercoledì 19 giugno 2013

Crisi economica, morosità condominiale e parcella dell'avvocato: attenzione a non pagare più del dovuto

Crisi economica, morosità condominiale e parcella dell'avvocato: attenzione a non pagare più del dovuto

19/06/2013
di Alessandro Gallucci 





Perché non sempre è giusto corrispondere all’amministratore (o direttamente all’avvocato) le spese legali sostenute dalla compagine per rivolgersi all’avvocato di fiducia?
 
Insomma perché i condomini possono evitare di pagare le spese legali nel caso di richiesta di pagamento tramite avvocato?
 

Rispondendo a queste domande daremo risposta ad una signora che rivolgendosi al sottoscritto ha chiesto:
 
Purtroppo a causa della crisi economica che stiamo attraversando, mio marito ha iniziato a percepire lo stipendio con molto ritardo rispetto alla data originaria di pagamento. Essendo l'unico a lavorare ed avendo 4 figli minori, non siamo più riusciti a pagare regolarmente il condominio. Nel mese di Gennaio 2013 ho ricevuto un sollecito da un avvocato il quale mi intimava il pagamento entro 10 giorni o avrebbe proceduto con decreto ingiuntivo. Sono riuscita all'inizio di Febbraio 2013 a saldare il debito ricorrendo ad un finanziamento, ma ora l'amministratore pretende che io paghi anche la fattura dell'avvocato.
 
E' corretta questa richiesta? Devo pagare tutto io o il condominio che è l'intestatario della fattura emessa?Come posso oppormi a tale richiesta?
 
Tutto dipende da due fatti:
 
esistenza di un regolamento condominiale (contrattuale);
modo in cui s’è arrivati alla lettera dell’avvocato.

 
Partiamo dal primo elemento. In uno dei propri più recenti arresti (modo tecnico giuridico per dire sentenza), la Corte di Cassazione ha specificato che “deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità” (Cass. 30 aprile 2013 n. 10196).
 
Allo stesso modo degli interessi moratori si pongono le spese legali. Se l’amministratore preferisce rivolgersi subito ad un legale per ottenere il pagamento delle spese da parte dei condomini, senza nemmeno provare a sollecitare con proprio scritto (la messa in mora non è atto riservato agli avvocati) e senza che il regolamento contrattuale preveda che le spese legali debbano essere pagate dal moroso, allora quelle spese non potranno essere addebitate al mal pagatore ma dovranno essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Va ricordato, infatti, che i rapporti amministratore condominio non rientrano tra le transazioni commerciali soggette al d.lgs n. 231/02 che prevede l’obbligo di pagamento, da parte del debitore, delle spese legali.
 
Insomma senza regolamento contrattuale che disponga in tal senso, le spese legali non possono essere addebitate automaticamente al condomino moroso, a meno che …
 
Come per ogni cosa esiste sempre l’eccezione che conferma la regola. In questo caso essa è rappresentata dall’art. 1196 c.c. a mente del quale “le spese del pagamento sono a carico del debitore”. 
 
In buona sostanza l’amministratore potrebbe argomentare in tal modo: “il condomino è tenuto a pagare le spese condominiale con le modalità stabilite dall’assemblea e non è necessario ricordargli di doverlo fare. Ad ogni buon conto per evitare inutili spese ho provveduto a sollecitarlo personalmente con racc. a.r. ma lui ha “l’orecchio del mercante”. La lettera di messa in mora dell’avvocato è stata una “gentilezza” del legale: io avrei agito direttamente con il decreto ingiuntivo. Insomma, caro condomino, ti ho chiesto di pagare e non l’hai fatto se non dopo la lettera dell’avvocato. Se mi sono dovuto rivolgere a lui è colpa tua e quindi paghi te”. In una causa queste argomentazioni potrebbero non risultare peregrine. 
 
Insomma: se s’è tirata troppo la corda le spese legali devono essere pagate e non per etica personale quanto perché il rischio di vedersele richieste per via giudiziale è tutt’altro che remoto.

Fonte : condominioweb

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