mercoledì 26 giugno 2013

Chi può svolgere la professione di amministratore condominiale


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Dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del condominio, riepiloghiamo i requisiti necessari che deve possedere l’amministratore.
1) Può svolgere attività di amministratore professionale o, comunque, non del proprio condominio:
  • a) colui che abbia il godimento dei diritti civili;
  • b) colui che non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • c) colui che non sia stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • d) colui che non sia interdetto o inabilitato;
  • e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • f) colui che abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • g) colui che abbia frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2) Amministratore del proprio condominio.
Qualora l’amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile, i requisiti di cui alle lettere f) e g) non sono necessari.
Non occorre, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale, né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Norma transitoria per gli amministratori sub 1)
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio (che non è, necessariamente, attività di amministratore di condominio) per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g). Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
Per tali soggetti non sono richiesti, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né l’aver frequentato un corso di formazione iniziale.
Società
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche – secondo il dettato testuale di legge – le “società di cui al titolo V del libro V del codice civile” (e cioè le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata). In questi casi, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi.
L’elenco dei delitti, previsti dal codice penale, la condanna per i quali preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, è pubblicato sul sito Internet della Confedilizia.
Fonte: CONFEDILIZIA-Ufficio legale
a cura di Anna Carbone

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