giovedì 20 giugno 2013

Professioni e permesso costruire, via libera alle semplificazioni

Professioni e permesso costruire, via libera alle semplificazioni

Procedure più snelle per il rilascio del titolo abilitativo, varianti realizzabili con Scia e delega in materia ambientale nel ddl approvato ieri

 

20/06/2013 - Procedure più snelle per il rilascio del permesso di costruire, nessuna sospensione dei lavori per le varianti in corso d’opera realizzate in coerenza a strumenti urbanistici e titoli abilitativi, trattamento fiscale delle Società tra Professionisti e riordino in materia ambientale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge in materia di semplificazioni, studiato per dare nuova vitalità all’attività economica. 
Professioni e permesso costruire, via libera alle semplificazioni


Ecco nel dettaglio alcune proposte contenute nel ddl sulle semplificazioni.

Permesso di costruire
termini per la cura dell’istruttoria e il rilascio del permesso di costruire saranno raddoppiati solo in presenza di progetti particolarmente complessi da realizzare in Comuni con più di 100 mila abitanti. Secondo la normativa attuale, invece, il raddoppio dei tempi è previsto sia per i progetti complessi sia nel caso in cui i lavori debbano essere effettuati in Comuni con più di 100 mila abitanti.

Sono realizzabili con Scia, segnalazione certificata di inizio attività, le varianti a permessi di costruire Saranno non configurino una variazione essenziale. Le segnalazioni costituiranno parte integrante del procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo all’intervento principale e potranno essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori.

Le varianti in corso d’opera realizzate ai sensi delle norme di legge, degli  strumenti  urbanistici e dei titoli abilitativi non daranno luogo alla sospensione dei lavori.

Professionisti
Per quanto riguarda l’Irap, imposta regionale sulle attività produttive, le Società tra professionisti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, saranno equiparate alle società semplici. Come spiegato nella bozza del disegno di legge, si applicherà loro il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Ricordiamo che, in base al DM 34/2013 la Stp può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi.
La STP può anche configurarsi come società multidisciplinare per l’esercizio di più attività professionali. In questo caso deve iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi (Leggi Tutto).

Appalti
Il ddl semplifica le procedure per agevolare la partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese, prevedendo che le stazioni appaltanti motivino le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

Per promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, si riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di far ricorso a centrali di committenza, anche per l’affidamento dei contratti di concessione di lavori. In caso di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono evitare la risoluzione designando una società che, in un termine non inferiore a 120 giorni, subentri nella concessione al posto del concessionario.

Al fine di ridurre l’overdesign delle opere infrastrutturali ferrovie e stradali, si prevede che l’introduzione di nuove norme nazionali, non fondate su standard comuni europei di sicurezza ferroviaria, sia limitata al minimo e subordinata ad una analisi economica di impatto sul sistema ferroviario che tenga conto dei sovraccosti e dei tempi necessari alla loro implementazione.

Codice dell’Ambiente
Il ddl semplificazioni delega il Governo all’adozione di un nuovo Codice dell’Ambiente per la correzione e il completamento del quadro normativo tracciato dal D. lgs 152/2006. La norma prevede la ripartizione della disciplina ambientale in libri, di cui il primo, dedicato alla parte generale e gli altri contenenti le discipline settoriali omogenee.

In particolare, la nuova normativa ambientale dovrà rivedere le fonti primarie che si occupano di tutela ambientale, le funzioni del Ministero dell’ambiente e la ripartizione dei compiti di tutela. Tra le norme che dovranno essere riorganizzate ci sono anche quelle inerenti a valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale, bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale, rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale, parchi, difesa del suolo, gestione delle acque e dei rifiuti, protezione dall’inquinamento acustico ed elettromagnetico e fiscalità ambientale.

Il testo prevede poi la depenalizzazione degli illeciti ambientali puniti solo con una multa o con la pena pecuniaria alternativa all’arresto fino a un anno. In questi casi gli illeciti penali si trasformano in illeciti amministrativi, ad eccezione di quelli individuati dal diritto comunitario quali illeciti di natura penale. Allo stesso tempo, però, le sanzioni amministrative vengono inasprite e aumentate fino al triplo dell’importo vigente. Il ddl propone anche la trasformazione in delitti degli illeciti penali contravvenzionali puniti con l’arresto pari o superiore a due anni.
FONTE : Edilportale.com

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