venerdì 28 giugno 2013

Il conflitto d’interessi nell’assemblea condominiale: condizioni e rimedi anche alla luce della riforma

Il conflitto d’interessi nell’assemblea condominiale: condizioni e rimedi anche alla luce della riforma 


27/06/2013
di Alessandro Gallucci 




Il codice civile, nemmeno dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012, qui tutte le novità sulla riforma), parla espressamente di conflitto d’interessi in condominio.
 
Che cos’è il conflitto d’interessi?
 
Con questa locuzione s’intende fare riferimento a quella situazione potenzialmente od effettivamente conflittuale nella quale un condomino e/o l’amministratore possano trovarsi in relazione alla gestione della compagine.
 
Alcuni esempi: il condomino è in conflitto d’interessi se l’assemblea deve decidere di fargli causa. Oppure: il condomino è potenzialmente in conflitto d’interessi se l’assemblea deve decidere di riconoscergli la spesa urgente di gestione effettuata ex art. 1134 c.c.
 
Ed ancora: l’amministratore è in conflitto d’interessi nell’assemblea che deve decidere sull’approvazione del rendiconto o sulla sua nomina e/o revoca. Nel caso dell’amministratore il conflitto si esprime solo se esso è anche condomino, tra poco vedremo il perché.
 
Fino all’entrata in vigore della riforma l’unica norma di riferimento, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10683/02), era l’art. 2373 c.c.. In particolare il primo comma di tale articolo recita:
 
La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. 
 
In sostanza si riconosceva il diritto d’impugnare una deliberazione, che era da ritenersi annullabile, in quanto viziata in relazione ai quorum deliberativi (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05).
 
Poiché ai sensi del primo comma dell’art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, la situazione di chi impugna una deliberazione in conflitto d’interesse è la seguente: dimostrare che la decisione dell’assemblea è stata presa con il voto determinante del condomino in conflitto e, naturalmente, dimostrare il conflitto. Si pensi ad uno degli esempi succitati.
 
Secondo una recente sentenza della Cassazione, “in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio” (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004).
 
Che cosa accade se il delegante non è in conflitto ma lo è il delegato che per lui esprime il voto?
 
“Qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato” (Cass. 18192/09).
 
La legge di “riforma” del condominio ha modificato anche l’art. 67 disp. att. c.c. inserendovi il quinto comma che recita: “All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.
 
Attenzione!!! In questo caso, al di là del conflitto d’interesse (evidente) la norma vieta solamente la delega all’amministratore. Ciò vuol dire che impugnando la deliberazione (da considerarsi annullabile) si dovrà dimostrare solamente che l’amministratore è stato delegato e non anche l’esistenza del conflitto d’interessi. Un alleggerimento del carico probatorio non indifferente.

Fonte : condominioweb.com

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