venerdì 20 settembre 2013

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico - Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici -

STUDIO BESTETTI
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 Monza, 20 settembre 2013

Oggetto: Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico - Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici -

Il “decreto ecobonus” è stato definitivamente convertito in legge.  Riteniamo utile riepilogare le principali scadenze nella loro versione definitiva, in vigore dal 4 agosto 2013:
-          fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF pari al 50%, recuperabile in 10 anni - Interventi di “ristrutturazione” unità immobiliari abitative con un limite di spesa di 96 mila euro per unità. Salvo ulteriori proroghe dal 1° gennaio 2014 torneranno i limiti ordinari del 36%, su una spesa massima di 48.000 euro per immobile.  
-          fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF pari al 50%, recuperabile in 10 anni - Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, classe energetica A+ (o A per forni), destinati all’arredo di immobili soggetti a interventi di ristrutturazione, con un limite di spesa di 10 mila euro.
-          fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF/IRES pari al 65%, recuperabile in 10 anni -Interventi di riqualificazione energetica, sostituzione di caldaie, installazione di pompe di calore, interventi di rimozione dell'amianto, lavori di adeguamento antisismico per abitazioni principali e imprese ubicate in zone a rischio, lavori di depurazione delle acque contaminate da arsenico
-          fino al 30 giugno 2014: detrazione IRPEF/IRES pari al 65%, recuperabile in 10 anni -Interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio

In data 18 settembre 2013 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 29/E che fornisce importanti chiarimenti sull’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di elettrodomestici. Riepiloghiamo gli argomenti di principale interesse.
Fruizione della detrazione  
La detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
-   mobili;
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro
 Non spetta la detrazione per i beni usati.
Soggetti interessati  
Possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16 del Tuir con l'aliquota del 50 per cento e con il limite di 96.000 euro di spese ammissibili. A tal fine rilevano soltanto le spese per interventi edilizi sostenute dal 26 giugno 2012. Non è necessaria la “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma è sufficiente la presenza di interventi quali la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo anche su parti comuni di edifici residenziali (in tale secondo caso saranno agevolati gli acquisti di mobili ed elettrodomestici funzionali a dette parti comuni). Alla luce di quanto detto sopra, la circolare chiarisce che l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, purché siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile al quale essi sono destinati.
 Collocazione dei beni
 L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi in commento.  
Esempi di mobili agevolabili
Letti, Armadi e cassettiere, Librerie, Scrivanie, Tavoli e sedie, Comodini, Divani e poltrone, Credenze, Materassi, Apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Beni esclusi : Porte, Pavimentazioni (es. parquet), Tende e tendaggi
Esempi di Grandi elettrodomestici  di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni agevolabili
Frigoriferi e congelatori, Lavatrici, Asciugatrici, Lavastoviglie, Apparecchi di cottura, Stufe elettriche, Piastre riscaldanti elettriche e forni a microonde, Apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento
Sono comprese nell'agevolazione le spese di trasporto e montaggio  sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate successivamente
 Limite di 10.000 euro  
L’importo massimo di euro 10.000 su cui calcolare la detrazione si riferisce complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. In altri termini, se la somma delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l’importo di euro 10.000, la detrazione spettante dovrà essere determinata comunque sull’importo massimo di euro 10.000. Il predetto importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio di cui all’art. 16 del decreto dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Adempimenti e Pagamenti  
Il beneficio fiscale in esame è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio. Ciò comporta che il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e deve rispettare tutti gli adempimenti previsti. A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall’obbligo della conservazione della documentazione individuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Rimane fermo, invece, l’obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio mediante l’apposito bonifico bancario o postale, salve talune specificate eccezioni, tra le quali il pagamento relativo all’acquisto degli immobili da imprese che hanno eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato.
Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

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