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Monza, 20 settembre 2013
Oggetto: Ristrutturazione
edilizia e risparmio energetico - Acquisto di mobili per
l’arredo e di elettrodomestici -
Il “decreto ecobonus” è stato
definitivamente convertito in legge. Riteniamo
utile riepilogare le principali scadenze nella loro versione definitiva, in
vigore dal 4 agosto 2013:
-
fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF pari al 50%,
recuperabile in 10 anni - Interventi di “ristrutturazione” unità immobiliari
abitative con un limite di spesa di 96 mila euro per unità. Salvo ulteriori proroghe dal 1° gennaio 2014
torneranno i limiti ordinari del 36%, su una spesa massima di 48.000 euro per
immobile.
-
fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF pari al 50%,
recuperabile in 10 anni - Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, classe
energetica A+ (o A per forni), destinati all’arredo di immobili soggetti a interventi
di ristrutturazione, con un limite di spesa di 10 mila euro.
-
fino al 31 dicembre 2013: detrazione IRPEF/IRES pari al 65%,
recuperabile in 10 anni -Interventi di riqualificazione energetica, sostituzione
di caldaie, installazione di pompe di calore, interventi di rimozione
dell'amianto, lavori di adeguamento antisismico per abitazioni principali e
imprese ubicate in zone a rischio, lavori di depurazione delle acque
contaminate da arsenico
-
fino al 30 giugno 2014: detrazione IRPEF/IRES pari al 65%,
recuperabile in 10 anni -Interventi di riqualificazione energetica relativi
alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che riguardano tutte
le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
In
data 18 settembre 2013 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la
circolare n. 29/E che fornisce importanti chiarimenti sull’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione e di elettrodomestici. Riepiloghiamo gli argomenti
di principale interesse.
Fruizione
della detrazione
La detrazione in esame compete per le
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili;
- grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La
detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di
pari importo e viene calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro
Non
spetta la detrazione per i beni usati.
Soggetti
interessati
Possono usufruire dell’agevolazione
per l’acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici i contribuenti che
fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all’art.16 del Tuir con l'aliquota del 50 per cento e con il limite di
96.000 euro di spese ammissibili. A tal fine rilevano soltanto le spese per
interventi edilizi sostenute dal 26 giugno 2012. Non è necessaria la
“ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma è sufficiente la presenza di
interventi quali la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento
conservativo anche su parti comuni di edifici residenziali (in tale secondo caso saranno agevolati gli acquisti di
mobili ed elettrodomestici funzionali a dette parti comuni). Alla luce di
quanto detto sopra, la circolare chiarisce che l’effettuazione di lavori di
ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli
condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare
mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità
immobiliare.
Le spese per l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per
la ristrutturazione dell’immobile, purché siano stati già avviati i lavori di
ristrutturazione dell’immobile al quale
essi sono destinati.
Collocazione
dei beni
L’acquisto
di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono
destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi
edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi in
commento.
Esempi
di mobili agevolabili
Letti,
Armadi e cassettiere, Librerie, Scrivanie, Tavoli e sedie, Comodini, Divani e
poltrone, Credenze, Materassi, Apparecchi di illuminazione che costituiscono un
necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Beni esclusi : Porte, Pavimentazioni (es. parquet), Tende e tendaggi
Esempi
di Grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni agevolabili
Frigoriferi
e congelatori, Lavatrici, Asciugatrici, Lavastoviglie, Apparecchi di cottura,
Stufe elettriche, Piastre riscaldanti elettriche e forni a microonde, Apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi
per il condizionamento
Sono
comprese nell'agevolazione le spese di
trasporto e montaggio sempreché le spese stesse siano state
sostenute con le modalità di pagamento indicate successivamente
Limite
di 10.000 euro
L’importo
massimo di euro 10.000 su cui calcolare la detrazione si riferisce
complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici. In altri termini, se la somma delle spese sostenute per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici supera l’importo di euro 10.000,
la detrazione spettante dovrà essere determinata comunque sull’importo massimo
di euro 10.000. Il predetto importo massimo di euro 10.000 è riferito alla
singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune
dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere
riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei
contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente che esegue lavori di
ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio di cui
all’art. 16 del decreto dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo
di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di
ristrutturazione.
Adempimenti e Pagamenti
Adempimenti e Pagamenti
Il beneficio fiscale in esame è ancorato a quello per il recupero del
patrimonio edilizio. Ciò comporta che il contribuente, per avvale rsi del nuovo beneficio fiscale , deve fruire della detrazione per il recupero
del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e deve rispettare tutti gli
adempimenti previsti. A tal riguardo si ricorda che dal 2011 non è più
necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara
dell’Agenzia delle entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito
dall’indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall’obbligo
della conservazione della documentazione individuata dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Rimane fermo, invece,
l’obbligo di pagare il corrispettivo degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio mediante l’apposito bonifico bancario o postale , salve talune specificate eccezioni, tra le
quali il pagamento relativo all’acquisto degli immobili da imprese che hanno
eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato.
Per quanto attiene agli
adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono
eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità
già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente
agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale
del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per
i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il
codice fiscale del soggetto a favore
del quale il bonifico è effettuato.
Per
esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è
consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi
elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo
caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di
credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta
telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento
mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese
sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei
beni con la usuale specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
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