martedì 24 settembre 2013

Certificazione energetica degli edifici: la norma è oscura


tetto fotovoltaico con pannelli solari integrati






















Secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, non è semplice individuare requisiti e titoli di studio abilitanti all’attività di certificatore.


Il Dpr 16 aprile 2013 n.75, che definisce i requisiti che abilitano i tecnici a rilasciare la certificazione energetica, sembra escludere gli ingegneri abilitati e iscritti all’Albo nei casi in cui il titolo di studio non sia citato espressamente nei decreti ministeriali.
Per chiarimenti il Consiglio nazionale degli ingegneri ha inviato una richiesta di parere e intervento ai ministri dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Andrea Orlando, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi.
Vediamo nello specifico i dubbi principali che hanno condotto ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio, ad iniziare dai requisiti stabiliti ai commi 3 e 4:
  • il primo richiede l’iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione in vigore;
  • il secondo prevede l’obbligo di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Dalla lettura dei suddetti commi emerge che un ingegnere che ha sostenuto l’esame di Stato può essere escluso dall’attività di certificazione energetica degli edifici, mentre uno non abilitato e non iscritto all’albo potrebbe essere considerato competente per aver superato un corso di formazione.
Tuttavia, con la circolare n. 367 del 15 novembre 2010 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 09/02/2012, erano già stabiliti i limiti di competenza nella certificazione energetica con riferimento al Dpr 5 giugno 2001 n.328, che ha suddiviso l’Albo professionale nelle due sezioni A e B e tre settori (civile e ambientale; industriale; dell’informazione).
Di conseguenza, viene confermata l’abilitazione del professionista con laurea vecchio ordinamento e già iscritto all’Albo a svolgere tutte le attività proprie della professione di Ingegnere, senza l’obbligo di frequentare e superare ulteriori corsi od esami.
Pertanto, in base a queste considerazioni, il Consiglio auspica un chiarimento che renda possibile applicare la disposizione del comma 4 solo a professionisti e tecnici che inizino ad operare successivamente all’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n.75 e non a quelli già attivi, per non rischiare di paralizzare l’attività delle imprese del settore.
a cura di Anna Carbone

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