venerdì 27 settembre 2013

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ci sono delle conseguenze per l’amministratore di condominio?

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ci sono delle conseguenze per l’amministratore di condominio?

27/09/2013
di Ivan Meo e Giuseppe Donato Nuzzo 



Le presenti considerazioni prendono spunto da una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (n. 37130 del 10 settembre 2013) che ha stabilito che  “il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera da responsabilità penale il datore di lavoro, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo”. La Corte, ha confermato la condanna a carico dell’imprenditore per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983. 
 
Il caso di specie – La decisione della suprema Corte origina dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte di un giovane imprenditore ai danni dei suoi dipendenti. Successivamente, il datore di lavoro si dichiarava disponibile al pagamento, ottenendo anche una rateizzazione dal parte dell’INPS, ma l’imprenditore provvedeva solo in parte al pagamento di quanto dovuto, affidando ad un suo collaboratore il compito di versare la rimanente parte del debito. Questi non provvedeva al versamento e per l’imprenditore scattava la denuncia seguita dalla condanna penale, ora confermata anche dalla Corte di Cassazione. 
 
La norma in esame - Le disposizioni di legge sopra citate puniscono il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’INPS dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti: “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione”.
 
Sull’imprenditore grava l’obbligo di vigilanza sull’operato dei suoi collaboratori - La decisione dei giudici di legittimità s’inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo in materia di omissione del versamento delle ritenute previdenziali: il datore di lavoro risponde penalmente sempre e comunque ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute in esame anche qualora abbia dato incarico a un terzo che poi non l’ha fatto. Il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro da responsabilità per il caso di mancato versamento, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (In senso conforme, cfr. Cass. pen., 23 giugno 2010, n. 34612; Cass. pen. 6 aprile 2006, n. 22919).
 
La ratio dell’istituto è quella di garantire al lavoratore il diritto ad una regolare posizione previdenziale, diritto che trova tutela a livello costituzionale (artt. 4, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione). Ciò evidenzia l’indipendenza del concetto di “retribuzione” da quello di “previdenza” e la necessità di tutela costituzionale di quest’ultima. Per cui se il datore di lavoro omette di versare la retribuzione compie un illecito civile, ossia tale omissione non è penalmente rilevante. Al contrario l’omesso versamento delle trattenute è invece un illecito penale, ossia un reato.
 
Oneri fiscali del sostituto d'imposta a carico dell’amministratore di condominio. Tutti  gli addetti ai lavori sanno che dal 1° gennaio 98 il condominio è diventato sostituto d'imposta. Tecnicamente il sostituto d'imposta è colui che, in forza a disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. Nel caso di specie l'amministratore, durante l’esecuzione del suo mandato, quale rappresentante legale del condominio, dovrà operare in qualità di sostituto d'imposta provvedendo al versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali a favore dei propri collaboratori o dipendenti o, ancora, a favore dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze del condominio (ad esempio, il portiere). Nell’adempimento di tale incombenze, pertanto, l’amministratore di condominio soggiace agli stessi obblighi e alle medesime responsabilità penali riferibili al datore di lavoro, in ordine all’omesso o incompleto versamento, anche per via indiretta, delle ritenute previdenziali dovute.
 
Anche l’amministratore di condominio risponde del mancato versamento delle ritenute previdenziali. La sentenza analizzata trova dei precedenti ancora più stringenti applicati proprio alla figura dell’amministratore di condominio.  Infatti, la Cassazione si è occupata della figura dell’amministratore di condominio e dei possibili reati connessi allo svolgimento dell’incarico. Secondo i Giudici, l’amministratore di condominio è punibile per appropriazione indebita, in qualità di mandatario perché, avendo ricevuto dai condomini le somme per il pagamento degli oneri previdenziali relativi al portiere dell’edificio, ha omesso di versarle appropriandosene.
 
(Cass. pen n. 41462/10). Invece, “non commette il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali il datore di lavoro che non abbia ricevuto il relativo avviso di pagamento, a meno che il decreto di citazione a giudizio non specifichi il periodo di omesso versamento, l’importo e la sede dell’ente presso cui adempiere entro il termine di tre mesi previsto dalla legge”. (Cassazione Penale, sentenza del 4 aprile 2013). Nel caso di specie la Cassazione, ha annullato la sentenza di condanna a 20 giorni di reclusione e 60 euro di multa (pena sospesa) inflitta dalla Corte d’appello di Roma ad un amministratore di condominio, il quale aveva omesso di versare le ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per un importo di poco inferiore ai 1.500,00 euro, in quanto, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione della notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto – che rende operante la causa di non punibilità prevista dall'art. 2 della L. n.638/1883 (come modificato dal D.Lgs. n. 211/1994) - decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio o eventualmente dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 515 bis c.p.p. (conclusione indagini preliminari). Con la notifica del decreto di citazione, invero, il datore conosce sicuramente l’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è così messo in grado di sanare le contestate violazioni (v. Cass. n. 38501/2007).

Fonte : condominioweb.com

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