martedì 3 settembre 2013

Dal 1° settembre cambiano le regole. Distacco dal centralizzato o sostituzione della caldaia solo con obbligo di scarico dei fumi sul tetto

Dal 1° settembre cambiano le regole. Distacco dal centralizzato o sostituzione della caldaia solo con obbligo di scarico dei fumi sul tetto

02/09/2013
di Angelo Pesce




Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 63/2013 relativo all’efficienza energetica, con l’introduzione di un nuovo articolo, il 17-bis, in sostituzione del comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici, ha stabilito che a partire dal prossimo 1° settembre, gli impianti termici di nuova installazione devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
 
Termini e condizioni. Lo scarico a parete è tutt’ora consentito, fino alla fine di agosto, solo per gli impianti termici installati prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante e con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502.
 
Per tutti gli altri diventa obbligatorio lo sbocco sopra il tetto, tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in stabili plurifamiliari ove siano installate canne fumarie individuali idonee, oppure quando si tratti di edifici appartenenti a categorie di intervento di tipo conservativo soggetti a legislazione nazionale o regionale vincolante.
 
Lo scarico a parete dei prodotti derivanti dalla combustione a seguito dell’impiego di caldaie, è diffusamente utilizzato sul territorio nazionale, soprattutto per gli apparecchi di piccola portata termica ed in particolare per gli impianti termici autonomi sorti in conseguenza al distaccamento dall’impianto centralizzato. È facile intuire, tuttavia, che le comuni norme di condivisione dello spazio vanno in contrasto con questa modalità, soprattutto negli edifici pluriimmobiliari quale, ad esempio, il condominio e per questo la soluzione ideale sarebbe lo scarico fumi a tetto. Ma non sempre risulta facilmente realizzabile.
 
Altro caso derogabile è quello che vede l’intervento di un tecnico abilitato (o dello stesso progettista) che asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
 
Il vincolo di installazione dello scarico a tetto dunque, concretamente molto complesso soprattutto in uno stabile plurifamiliare, obbliga ad interventi in tempi rapidissimi se ci si vuole distaccare da un impianto centralizzato o sostituire il proprio impianto individuale con uno ad alta efficienza e cosiddetto “pulito”. La scadenza, infatti, è davvero prossima.
 
La vecchia disciplina. Ricordiamo, comunque, che già il Decreto Crescita bis aveva modificato l’art. 5 del D.P.R. 412/1993 che prevedeva l’obbligo di scarico dei fumi per gli impianti termici siti nei condomini allargandolo anche a:
 
nuove installazioni di impianti termici (anche se al servizio delle singole unità immobiliari);
ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

 
Uno sguardo alla riforma del condominio. Con la riforma del condominio (legge 220/2012) è stata apportata una sostanziale modifica anche all'articolo 1118, comma 4, del Codice civile affermando che «il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma».


Fonte : condominioweb.com

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