Decreto ingiuntivo contro il condomino moroso: per la provvisoria esecutività è necessaria l’approvazione del piano di ripartizione
24/09/2013
di Alessandro Gallucci
Un amministratore che si aggiorna quotidianamente su Condominioweb ci ha posto un quesito in materia di richiesta di un decreto ingiuntivo condominiale.
Domanda il professionista:
Ho convocato un’assemblea condominiale circa quattro mesi orsono e in tale sede è stato approvato un preventivo di spesa dettagliato per lavori di manutenzione straordinaria di un condominio che amministro (nella specie rifacimento di alcune parti delle facciate)
I lavori dovrebbero iniziare a fine settembre, le spese sono state ripartite in base ai millesimi e quasi tutti i condomini hanno già versato la prima rata.
Vi sono però solo 5 condomini, che seppur approvando il preventivo di spesa, per mancanza di soldi, non vogliono pagare. Se dovessi decidere di ricorrere giudiziariamente con l'emissione di un decreto Ingiuntivo, al giudice basterebbe solo la delibera con l'approvazione del preventivo di spese fornito dalla ditta aggiudicataria dei lavori o e prima necessario convocare un'assemblea che approvi anche il piano di riparto delle spese per ogni condomino?
Prima di fornire la risposta vediamo la normativa di riferimento.
Ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Qual è la differenza tra la fattispecie tipizzata dal Legislatore e la situazione prospettataci dall’amministratore?
La mancata approvazione del piano di riparto della spesa da parte dell’assemblea.
Questa manchevolezza può essere in grado di pregiudicare l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente ai sensi della norma succitata?
In parte si, ossia la mancata approvazione del piano di ripartizione pregiudica la concessione della provvisoria esecutività. In tal senso in un caso molto simile a quello occorso al nostro lettore, la Corte di Cassazione, correva il primo anno del nuovo secolo, ha affermato che “ il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.” (Cass. 21 novembre 2000 n. 15017 in Giust. civ. Mass. 2000, 2393).
Tecnicamente in mancanza del piano di ripartizione, quindi, può essere chiesto un decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile e non ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.
Che cosa cambia?
Che nel primo caso è necessario attendere quaranta giorni dalla notificazione per ottenere, in caso di mancata opposizione, l’apposizione della formula esecutiva e quindi poter notificare un precetto di pagamento per dare inizio, dieci gironi dopo la sua notifica, alla fase di esecuzione.
Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, salvo sospensione del titolo, la procedura esecutiva può essere iniziata dieci giorni dopo la notifica del decreto e del precetto.
In buona sostanza la mancata approvazione del piano di riparto comporta un allungamento considerevole dei tempi e anche qualche incertezza, visto che l’emissione del decreto senza piano di riparto approvato è considerata legittima dalla giurisprudenza ma non dalla legge.
Fonte : condominioweb.com
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